Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda. Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza. Ai conduttori non proprietari, ai mezzadri e coloni che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario o riconosciute dalla legge, spettera' il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto. Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'art. 1, riguardanti piu' fondi, vengano eseguite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sara' concesso al consorzio e sara' determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.

Testo vigente dal 29 luglio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art2 · fonte del testo

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