Art. 2 — Pubblicazione di matrimonio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Se la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione in localita' dell'Africa Orientale Italiana, e' concessa dispensa, osservate le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 100 del Codice civile.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art2 · fonte del testo

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