Art. 3 — Tutela dei minori e degli interdetti e cura degli inabilitati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per i minori e per gli interdetti che si trovano nel `Regno ed hanno la sede principale dei loro affari nell'Africa Orientale Italiana, la tutela si apre presso la pretura del Regno, nella cui circoscrizione il minore o l'interdetto ha la residenza o, in mancanza, la dimora.
tolto: Si provvede all'apertura della tutela nel Regno anche se essa e' stata in' precedenza aperta nell'Africa Orientale Italiana.
tolto: Per la cura degli inabilitati si provvede ai sensi del. l'art. 17.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art3 · fonte del testo
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