Art. 11 — Norme finali
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonche' il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-17;154~art11 · fonte del testo
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