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Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonche' su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facolta' per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalita' per le comunicazioni di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;154~art8 · fonte del testo

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