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A partire dal centoventesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti-obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, e' sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitario. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, qualora si tratti di adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. In caso di omissione da parte delle unita' sanitarie locali di adempimenti amministrativi concernenti la pianificazione sanitaria regionale, previsti entro termini tassativi, si applicano le misure sostitutive stabilite dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Testo in vigore dal 5 novembre 1985 al 11 agosto 1986

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 294/1986

    Questione infondata
    31 dicembre 1986

    Va dichiarata la inammissibilità sopravvenuta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge n. 595 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, la prevista sospensione, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, della erogazione alle Regioni e alle Province autonome di parte del finanziamento sanitario, fino all'approvazione da parte dei detti enti dei rispettivi piani sanitari, è stata innovata dalla disciplina, introdotta col decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, art. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la quale ha collegato la predetta sanzione a un termine decorrente dal compimento di ulteriori attività normative statuali.

    Art. 3 Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88 · Art. 5 Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88 · Art. 9 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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