((1. A partire dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, e' sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitario)) In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, qualora si tratti di adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. In caso di omissione da parte delle unita' sanitarie locali di adempimenti amministrativi concernenti la pianificazione sanitaria regionale, previsti entro termini tassativi, si applicano le misure sostitutive stabilite dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Testo vigente dal 11 agosto 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1986

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1985 al 11 agosto 1986. 8 parole tolte, 11 parole aggiunte.

aggiunto: 1. A partire dal centoventesimo giorno successivo tolto: alla entrata in vigore della presente legge aggiunto: all'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progettitolto: - obiettivo e dei fondi in conto capitale, con tolto: esclusione aggiunto: l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, e' sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitariotolto: . In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-23;595~art6 · fonte del testo

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