Si definiscono di alta specialita' le attivita' di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specificatamente formato. L'elenco delle alte specialita' riconosciute ai fini dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza viene stabilito, in rapporto a bacini di utenza di larghe dimensioni, secondo i criteri del rapporto costi-benefici, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto il Ministro della sanita' fissa:

  • a)i requisiti minimi di personale, attrezzature e posti letto che le singole strutture, predisposte per l'esercizio delle attivita' di alta specialita', debbono obbligatoriamente possedere;
  • b)i necessari collegamenti con le attivita' specialistiche affini o complementari che debbono esistere nella medesima struttura o nel presidio nel quale si trova inserita l'alta specialita';
  • c)le caratteristiche di professionalita' richieste per il personale. Il piano sanitario nazionale stabilisce il numero, definisce i bacini di utenza e l'attribuzione alle regioni delle strutture preposte all'esercizio delle singole attivita' di altra specialita', nonche' delle apparecchiature ad avanzata tecnologia. Il piano sanitario della regione o della provincia autonoma stabilisce la dislocazione territoriale delle strutture sedi di attivita' o delle apparecchiature di cui ai precedenti commi, ovvero indica, nel caso di regioni o di province autonome la cui popolazione non raggiunga la dimensione di un bacino d'utenza, a quali sedi di altra regione o provincia sara' fatto riferimento per la detta attivita' e per le prestazioni strumentali ottenibili con le apparecchiature di cui sopra. Sedi preferenziali di collocazione delle strutture preposte all'esercizio delle alte specialita' o predisposte per l'installazione di apparecchiature ad avanzata tecnologia sono i presidi ospedalieri multizonali e i policlinici universitari. Al fine di garantire l'efficiente gestione dei presidi e delle apparecchiature di cui ai commi precedenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto alle singole regioni del fondo sanitario nazionale sia di parte corrente, sia di parte in conto capitale, tiene conto delle loro dislocazioni facendo anche ricorso allo strumento della compensazione per la mobilita' interregionale. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo possono essere aggiornati o variati con la medesima procedura anche su richiesta delle singole regioni o province autonome o del Consiglio universitario nazionale.

Testo vigente dal 5 novembre 1985

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 294/1986

    Questione infondata
    31 dicembre 1986

    Quando si tratti di organizzare un servizio a carattere nazionale, o di regolare una programmazione, o di dettare norme sostitutive e anticipatrici della medesima, le regole del riparto fra Stato e soggetto di autonomia in tema di legislazione concorrente non possono essere interpretate in modo così rigido da impedire alla legislazione statale di porre in essere strumenti normativi ed organizzatori diretti al perseguimento dei fini generali del servizio o della programmazione, trattandosi in definitiva di norme di coordinamento o sul coordinamento. Tanto deve ritenersi anche se la legislazione concorrente sia attribuita nel quadro di un'autonomia speciale, per definizione particolarmente garantita, e ciò almeno quando il servizio e la programmazione rientrino nell'attuazione di un valore assistito da specifica protezione costituzionale. Alla luce di siffatti principi, nel quadro delle norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986/1988, appaiono giustificate - e non ledono le competenze attribuite alle Province autonome in materia di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" - le norme che demandano a un decreto del Ministro per la sanità (non senza garanzie procedimentali) la fissazione di criteri per la fruizione delle prestazioni indirette da erogare presso centri di alta specializzazione all'estero e la prefissione di limiti al concorso della spesa relativa da parte delle unità sanitarie locali, l'elencazione delle "alte specialità" e la fissazione dei requisiti richiesti per le strutture che debbono esercitare attività di alta specialita,' nonché la definizione del numero e dei bacini di utenza delle strutture stesse. Trattasi, invero, di norme sul coordinamento del servizio sanitario dirette ad assicurare l'uguale fruizione di date prestazioni indirette da parte di tutti i cittadini, in armonia con uno dei fini propri della istituzione del servizio sanitario nazionale; e, per l'aspetto relativo alla spesa, di norma sul coordinamento della spesa sanitaria, coordinamento che, collegandosi con l'art. 119, cpv., Cost., trova il suo titolo specifico nell'art. 5, comma primo, della legge n. 833 del 1978 (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delgi artt. 3, comma quinto, e 5, commi secondo, terzo e quarto della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, nonché delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi suindicati ed ancora comma quinto e successivi con esso connessi, in riferimento agli stessi parametri ed altresì agli artt. 2 e 100 del detto Statuto speciale). - S. nn. 340/1983 e 177/1986.

    Art. 3 Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88 · Art. 5 Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88 · Art. 9 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-23;595~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari