Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 205/1984

    Altra decisione
    11 luglio 1984

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - dell'art. 10 legge 8 marzo 1951, n. 122, che sancisce l'ineleggibilità a consigliere provinciale dei cittadini non iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, sollevata sull'assunto che detto divieto non corrisponderebbe a criteri di ragionevolezza, sia per l'evoluzione subita dalla vita sociale sia alla stregua dello stesso ordinamento positivo che, con recenti disposizioni, non prevede analoga limitazione per l'eleggibilità ai consigli comunali e regionali.Nelle more del giudizio di costituzionalità è intervenuta infatti la legge 23 aprile 1981, n. 154, che, profondamente innovando sul punto, ha dichiarato eleggibili alla carica di consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica, e l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicabilità anche ai procedimenti in corso e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, per cui è necessario che il giudice a quo riesamini la situazione alla luce della sopravvenuta normativa.

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 10 Norme per la elezione dei Consigli provinciali · Art. 12 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1960 al 28 aprile 1981. 324 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia purche' sappiano leggere e scrivere. Non sono pero' eleggibili:

tolto: 1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri di capitoli e delle collegiate;

tolto: 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

tolto: 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia stessa, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

tolto: 4) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o non ne hanno ancora reso conto;

tolto: 5) coloro che hanno lite pendente con la Provincia;

tolto: 6) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Provincia, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

tolto: 7) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: 8) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

tolto: 9) i magistrati di Corte di appello, di tribunale e di pretura nella Provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione. Le ipotesi di ineleggibilita', di cui ai numeri 4) e 5) non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di presidente della Giunta provinciale o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art10 · fonte del testo

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