Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/1984

Altra decisione · depositata il 11/07/1984 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge 8 marzo 1951 n. 122 (Norme per la elezione dei consigli

provinciali) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dal

Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Cappelli

Isabella e Remoli Luigi, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1977

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 dell'anno

1977;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con l'ordinanza e nel procedimento civile di cui

all'epigrafe, il Tribunale di Viterbo sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 8 marzo 1951 n. 122 in

riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.,

- che, ad avviso del remittente, l'ineleggibilità a consigliere

provinciale, sancita dalla citata disposizione per i cittadini non

iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, non

corrispondeva a criteri di ragionevolezza, sia per l'evoluzione subita

dalla vita sociale sia alla stregua dello stesso ordinamento positivo

che, con recenti disposizioni, non prevede analoga limitazione per

l'eleggibilità ai consigli comunali e regionali,

- che non c'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, né si sono costituite le Parti;

Considerato, però, che frattanto è intervenuta la l. 23 aprile

1981 n. 154 che, profondamente innovando sul punto, ha dichiarato

eleggibili gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica,

- che l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicabilità

anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore e non

ancora definiti con sentenza passata in giudicato,

- che, pertanto, è necessario che il Tribunale remittente

riesamini la situazione alla luce della sopravvenuta normativa, per cui

occorre restituire gli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Viterbo.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARBLLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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