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Assegnate alle singole liste o candidature le sezioni di cui all'articolo precedente, cessa la facolta' di affissione negli spazi previsti dal secondo comma dell'articolo 1, secondo le norme dell'art. 3. Nelle quarantotto ore successive gli spazi medesimi sono ripartiti dalla Giunta municipale fra tutti coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco, entro il termine stabilito per la presentazione delle liste o delle candidature. Per l'assegnazione e per l'uso degli spazi anzidetti valgono le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 3.

Testo in vigore dal 11 aprile 1956 al 30 aprile 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 97/1965

    Parametro
    27 dicembre 1965

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 di…

    Art. 8 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 21 cost. · Art. 5 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 1 Norme per la disciplina della propaganda elettorale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212~art5 · fonte del testo

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