Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1965 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo

comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la

disciplina della propaganda elettorale, promosso con ordinanza emessa

il 12 maggio 1965 dal Pretore di Assisi nel procedimento penale a

carico di Laffranco Luciano, iscritta al n. 96 del Registro ordinanze

1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 163 del

3 luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta è stata proposta questione

di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 8 della legge

4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della

propaganda elettorale, in riferimento al primo comma dell'art. 21 della

Costituzione, sotto il profilo che esso, in relazione al disposto

dell'art. 5 della stessa legge, comporta una limitazione del diritto di

liberamente manifestare il proprio pensiero con la parola, con lo

scritto e con ogni altro mezzo di diffusione;

che nessuna delle parti si è costituita;

Considerato che questa Corte con la sentenza del 4 giugno 1964, n.

48, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile

1956, n. 212, e con la sentenza del 26 giugno 1965, n. 49, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma secondo, e degli artt. 2 e 8 della stessa legge;

che la questione, per la quale l'ordinanza non prospetta profili

sostanzialmente diversi da quelli disattesi dalla Corte nelle suddette

sentenze, si presenta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

innanzi a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del primo comma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1956,

n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale,

in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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