Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' cosi' modificato: "In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu' frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite".

Testo vigente dal 30 aprile 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130~art2 · fonte del testo

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