Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 3. - La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati". "Art. 4. - La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresi' a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sara' stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate". "Art. 5. - Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse".

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130~art3 · fonte del testo

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