Il contributo dovuto al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, ai sensi del primo comma, punto 1), dell'art. 10, e' per tre quinti a carico del datore di lavoro e per due quinti a carico del lavoratore. E' fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulle retribuzioni. Il datore di lavoro non puo' esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione sulla quale viene operata la trattenuta, salvo che per i contributi relativi al periodo di prova. Il contributo di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10, versato per coloro che sono iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di eta', e' destinato al trattamento stabilito nel successivo articolo 33.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art15 · fonte del testo

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