I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:

  • 1)il contributo per l'assicurazione contro le malattie e' stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti o degli impiegati dell'agricoltura;
  • 2)il contributo per il fondo di previdenza e' stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura. Dell'intero contributo per il fondo di previdenza la aliquota 1 per cento e' destinata alla copertura dei rischi di morte di invalidita' normalmente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;
  • 3)il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e' stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura. Tale contributo e' ripartito per meta' a carico dei datori di lavoro e per meta' a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati;
  • 4)il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennita', di anzianita' e' stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed e' posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro. Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi. Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, sui proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in applicazione delle norme fissate dall'articolo 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in relazione alle risultanze di gestione.

Testo vigente dal 15 dicembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari