Art. 2 — Finanziamenti, durata e facilitazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1962 al 19 luglio 1964. Leggi il testo vigente →

I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi per una durata non eccedente i quindici anni ad imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della navigazione, per concorrere alla spesa di lavori iniziati dopo il 30 giugno 1961, relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili idonee alla navigazione marittima. I tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti stessi saranno fissati annualmente di concerto dai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10, 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 novembre 1962, n. 1599

1

La L. 7 novembre 1962, n. 1599 ha disposto (con l'articolo unico) che "I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, possono essere concessi fino al 60 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile, anche per le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza lorda inferiore alle 20.000 tonnellate, e per le navi fornite di impianti o attrezzature per traffici speciali, quando il costo di costruzione rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero."

Testo in vigore dal 13 dicembre 1962 al 19 luglio 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1962 al 13 dicembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 novembre 1962, n. 1599

    La L. 7 novembre 1962, n. 1599 ha disposto (con l'articolo unico) che "I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, possono essere concessi fino al 60 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile, anche per le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza lorda inferiore alle 20.000 tonnellate, e per le navi fornite di impianti o attrezzature per traffici speciali, quando il costo di costruzione rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari