I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, possono essere concessi fino al 60 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile, anche per le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza lorda inferiore alle 20.000 tonnellate, e per le navi fornite di impianti o attrezzature per traffici speciali, quando il costo di costruzione rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-07;1599~artunico · fonte del testo

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