Art. 29 — Ricorso amministrativo in materia di incompatibilità

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilita' previste dalla legge e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinche' provveda ai sensi dell'articolo precedente. Qualora si tratti di causa di incompatibilita' esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla proclamazione. Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere. Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 24 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art29 · fonte del testo

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