Art. 69 — Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilita' ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilita' previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute o di incompatibilita'. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 377/2008

    Questione infondata
    20 novembre 2008

    È inammissibile, in riferimento agli articoli 101, 111 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui devolve al Tribunale ordinario, anziché al Tribunale amministrativo regionale, la tutela giurisdizionale avverso la delibera di decadenza dalla carica di consigliere, per incompatibilità. I parametri costituzionali evocati sono, infatti, inconferenti e le relative censure sono prive di motivazione.

    Art. 63 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art69 · fonte del testo

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