Art. 26 — Ricorso amministrativo per cause sopravvenute di ineleggibilità

Quando il consigliere regionale e' venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 25, e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perche' ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio ed, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dalla presentazione alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere. Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro 30 giorni dalla presentazione; quando non vi provveda entro detto termine e' ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 27. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Testo vigente dal 24 agosto 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art26 · fonte del testo

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