Art. 28 — Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilita' previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro i dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilita', chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consigliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e dive esser notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

Testo vigente dal 24 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art28 · fonte del testo

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