Articolo abrogato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
Abrogato dal 26 giugno 2012
Articolo abrogato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
Abrogato dal 26 giugno 2012
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La competenza del Ministro dell'industria a concedere - d'intesa con le Regioni a statuto speciale (o le Province autonome) interessate - i contributi per le spese afferenti ad attività e opere relative alla ricerca ed i contributi in conto interessi per programmi di investimento relativi alla coltivazione e valorizzazione dei minerali di rilevante interesse per il Paese, non viola l'art. 8, n. 14, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige , in quanto la previsione dell'intesa è sufficiente a tutelare la competenza primaria delle Province autonome in materia mineraria, trattandosi di incentivi all'attività di ricerca posti ad esclusivo carico dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma quarto, e 12, comma sesto, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16, del predetto Statuto).
Art. 3 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 4 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 5 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 6 Norme per l'attuazione della politica mineraria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1990 al 26 giugno 2012. 373 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti a:
tolto: a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, minerallurgici, topografici, geofisici e geochimici;
tolto: b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
tolto: c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attivita' di ricerca;
tolto: d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di educazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonche' loro ampliamento e rammodernamento;
tolto: e) altri lavori necessari al compimento dell'attivita' mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili. Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entita' della ricerca. Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale. L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonche' la congruita' delle spese sostenute. Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui e' commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale. I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art9 · fonte del testo
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