Corte costituzionale

Sentenza n. 633/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, quinto,

sesto, settimo e o ttavo comma, 4, terzo comma, 5, 6, 7, 9, quarto

quinto e sesto comma, 12, sesto comma, 14, primo e quinto comma, e 20

della legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante "Norme per l'attuazione

della politica mineraria" e degli artt. 3, terzo e sesto comma, e 7

della legge 15 giugno 1984, n. 246, recante "Integrazioni e modifiche

al d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle

miniere e delle cave, nonché della legge 6 ottobre 1982, n. 752",

promossi con 4 ricorsi delle Province di Bolzano e Trento notificati

il 18 novembre 1982 e il 23 luglio 1984, depositati in cancelleria il

25 novembre 1982 e il 27 luglio 1984 ed iscritti ai nn. 47 e 48 del

registro dei ricorsi 1982 e nn. 27 e 28 del registro ricorsi 1984.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Paolo Mercuri per la Provincia di Bolzano e l'avv.

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La prima ordinanza introduttiva dei presenti giudizi è stata

sollevata nel corso di un giudizio amministrativo promosso da

funzionari della Regione Lombardia, inquadrati nell'ottava qualifica

funzionale, che chiedevano l'annullamento del decreto del Presidente

della Giunta regionale n. 47065 del 15 gennaio 1985, con cui era

stata loro negata la partecipazione al corso-concorso riservato per

l'accesso alla prima qualifica dirigenziale, in quanto, alla data del

29 marzo 1983, non erano investiti della responsabilità di un

ufficio. Nel corso di tale giudizio, il T.A.R. per la Lombardia -

sezione staccata di Brescia, ritenendo che gli atti impugnati erano

stati adottati in attuazione della legge regionale 29 novembre 1984,

n. 60, ha sollevato, con ordinanza del 10 maggio 1985, una duplice

questione di costituzionalità: a) verso l'art. 35, primo e secondo

comma, della citata legge, per contrasto con gli artt. 3, 4, 51, 97 e

113 Cost.; b) dell'art. 47, primo comma, della stessa legge, per

contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Il giudice a quo, osserva innanzitutto che l'art. 35, nel riservare

l'ammissione al corso-concorso per il conseguimento della prima

qualifica dirigenziale ai dipendenti provenienti dal settimo livello

funzionale e inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, che fossero

investiti, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1 agosto 1979,

n. 42, dell'incarico di responsabile di un ufficio, viola i principi

di eguaglianza e di imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.), in quanto

attribuisce efficacia decisiva ad una qualità soggettiva, che, lungi

dal costituire un requisito normale del settimo livello funzionale,

è espressione di una scelta ampiamente discrezionale degli organi di

governo della Regione. In tal modo, senza alcuna ragionevolezza,

verrebbe favorito un determinato e ristretto gruppo di funzionari

dell'ottava qualifica, in ragione di presupposti eventuali e

temporanei, che, oltretutto, non sono acquisibili mediante ordinarie

procedure di selezione meritocratica o per anzianità di servizio.

Sempre ad avviso del giudice a quo, il sistema disciplinato

dall'art. 35 sarebbe in sé contraddittorio, in quanto, mentre per

principio generale l'affidamento di mansioni superiori può avere

valore, ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, solo quando si

prevede l'inquadramento diretto senza ulteriori accertamenti di

carattere concorsuale, al contrario il requisito assunto dal

legislatore come elemento discriminante non è poi ritenuto tale da

poter obiettivamente attestare, da solo, il possesso di effettive

attitudini allo svolgimento di funzioni dirigenziali. La disposizione

impugnata, pertanto, violerebbe, gli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.

Il giudice a quo ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità in

riferimento all'art. 113 Cost., in quanto, avendo l'art. 35 il

contenuto di un provvedimento amministrativo e la forma di una legge,

la tutela giurisdizionale accordata agli interessati risulterebbe

gravemente limitata e ridotta, in sostanza, alla formulazione di una

eccezione di legittimità costituzionale.

Infine, riguardo all'art. 47, primo comma, della stessa legge

regionale, il giudice a quo ravvisa la violazione dell'art. 81,

quarto comma, Cost. poiché tale disposizione, quanto agli oneri

derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35,

indica solo genericamente i relativi mezzi di copertura, facendo, tra

l'altro, rinvio alle leggi di bilancio degli esercizi - di

riferimento.

1.1. - Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio a quo

riservando ogni deduzione ad una successiva memoria e concludendo per

la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni

impugnate.

1.2. - È intervenuta altresì la Regione Lombardia chiedendo che

le questioni sollevate dal T.A.R. Lombardia - sezione staccata di

Brescia - vengano dichiarate non fondate.

Per quel che concerne le censure proposte in riferimento agli artt.

3, 4, 51 e 97 Cost., la Regione osserva che non è affatto

irragionevole che venga attribuito rilievo particolare alla posizione

di chi, avendo svolto funzioni comportanti la responsabilità di un

ufficio, è indubbiamente in possesso di una esperienza specifica,

che lo rende maggiormente idoneo a partecipare ad un corso-concorso

per accedere alla qualifica dirigenziale.

La situazione di chi è stato nominato responsabile di un ufficio,

infatti, non sarebbe eguale a quella di chi, pur facendo parte della

medesima qualifica funzionale, non abbia ricevuto tale incarico. Né

potrebbe considerarsi contraddittorio il fatto che il conferimento

dell'incarico non valga ai fini dell'inquadramento automatico nella

prima qualifica funzionale, in quanto la previsione del corso-concorso è volta a valorizzare lo sviluppo e la maturazione delle

capacità ed attitudini professionali dei dipendenti.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 113 Cost., la Regione

Lombardia assume che la tutela giurisdizionale degli interessati non

è minimamente ridotta per il fatto che le condizioni ed i

procedimenti necessari per l'inquadramento del personale siano

disciplinati dettagliatamente da una legge piuttosto che da un

provvedimento amministrativo. Del resto, essa aggiunge, a dimostrarlo

inequivocabilmente sta l'azione degli stessi interessati proposta

dinanzi al T.A.R., dalla quale ha origine il presente giudizio.

Infine, riguardo alla prospettata violazione dell'art. 81, quarto

comma, Cost., da parte dell'art. 47, primo comma, la Regione osserva

che, poiché la disposizione impugnata è compresa in una legge di

ordinamento e non di spesa, non si pone alcun problema di copertura

finanziaria di nuove o maggiori spese.

2. - Con ordinanza emessa il 9 maggio 1985, nel corso di tre

giudizi poi riuniti, il T.A.R. per la Lombardia ha sollevato

questione di costituzionalità sulle medesime disposizioni impugnate

con la precedente ordinanza, per contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e

81 della Costituzione.

Il giudice a quo, movendo dalla premessa che la razionalità della

disciplina di una procedura concorsuale debba esser valutata alla

luce delle finalità cui la selezione è preordinata, osserva che la

procedura del corso-concorso, di cui all'art. 35, è diretta a

selezionare personale da immettere nella prima qualifica

dirigenziale, e cioè personale al quale, in base all'art. 5 della

stessa legge regionale n. 60 del 1984, verranno attribuite sia

funzioni di responsabile di un ufficio o di un centro di formazione

professionale o di scuole regionali, sia, in aggiunta o in via

esclusiva, "attività di studio e di ricerca dirette alla

formalizzazione e alla realizzazione dei programmi nell'ambito delle

competenze per materia o per obiettivo". In questa prospettiva, la

disposizione impugnata che, oltre all'inquadramento nell'ottava

qualifica funzionale, richiede come requisito di ammissione al corso-concorso anche l'incarico, alla data del 29 aprile 1983, della

responsabilità di un ufficio, appare irrazionale, in quanto il

personale inquadrato nell'ottava qualifica deve ritenersi dotato di

elevata specializzazione nel settore dello studio, della ricerca e

della elaborazione dei programmi (all. A alla l.r. n. 60 del 1984) e,

pertanto, già in possesso, per il solo fatto dell'inquadramento

nell'ottava qualifica, di una professionalità che lo rende idoneo a

svolgere attività di studio e di ricerca anche nelle qualifiche

funzionali più elevate.

In definitiva, secondo il giudice a quo, l'esclusione di questi

funzionari dalla partecipazione al corso-concorso se, da un lato,

diminuendo senza ragione le possibilità di scelta dei candidati più

idonei, contrasta con l'art. 97 Cost., dall'altro, attribuendo un

diverso trattamento a soggetti appartenenti alla medesima qualifica

funzionale e precludendo ad alcuni l'accesso alle qualifiche

superiori, viola gli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Lo stesso giudice a quo, mentre ha ritenuto manifestamente

infondato il dubbio circa l'incostituzionalità dell'art. 35, primo e

secondo comma, rispetto all'art. 113 Cost., ha impugnato l'art. 47

l.r. n. 60 del 1984 con le stesse motivazioni prospettate dalla

precedente ordinanza.

2.1. - Si sono costituiti i funzionari regionali, ricorrenti nel

giudizio a quo, chiedendo che venga dichiarata la illegittimità

costituzionale delle disposizioni impugnate.

2.2. - Non è intervenuta la Regione Lombardia.

3. - Il T.A.R. per la Lombardia - sezione staccata di Brescia -

adito, con due distinti ricorsi, da tre funzionari della Regione

Lombardia che chiedevano l'annullamento degli atti con cui erano

stati esclusi dal corso-concorso, in quanto incaricati della

responsabilità di un ufficio con delibera anteriore al 29 aprile

1983, ma resa esecutiva successivamente a tale data, ha sollevato,

con ordinanza emessa il 20 dicembre 1985, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35 della l.r. n. 60 del 1984 per contrasto

con gli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, poiché la procedura concorsuale è

sostanzialmente ordinata quale prova di idoneità assoluta - tenuto

conto della possibilità di nomine anche in soprannumero non risulta

chiara, né ragionevole l'esclusione da quella procedura, non tanto

degli altri dipendenti collocati al settimo livello funzionale,

quanto di ogni altro dipendente egualmente nominato responsabile di

un ufficio, ancorché in data posteriore al 29 aprile 1983. Per

quest'ultima categoria di dipendenti, infatti, la partecipazione al

corso ed il superamento delle prove costituirebbero condizioni

necessarie per la conservazione della responsabilità dell'ufficio,

dalla quale i funzionari esclusi o non vittoriosi decadono

automaticamente.

La scelta di una scriminante temporale in un quadro caratterizzato

da inquadramenti soprannumerari apparirebbe, quindi, lesiva del

principio di eguaglianza, in relazione, oltreché all'art. 97 Cost.

(sotto il profilo del buon andamento), agli artt. 4 e 51 della

Costituzione.

E, anche se si volesse sostenere che la individuazione della data

del 29 aprile 1983 risponda ad esigenze di contenimento della spesa,

potrebbe egualmente ravvisarsi una violazione delle predette

disposizioni costituzionali, in quanto i posti disponibili dovrebbero

essere assegnati in ogni caso ai più meritevoli.

3.1. - Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio a quo chiedendo

che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della

disposizione impugnata con argomenti analoghi a quelli svolti

nell'ordinanza.

3.2. - Non è intervenuta, invece, la Regione Lombardia.

4. - Il T.A.R. per la Lombardia, adito da numerosi dirigenti della

Regione Lombardia che chiedevano l'annullamento della delibera della

Giunta regionale n. III/45597 dell'11 dicembre 1984 e del decreto del

Presidente della Giunta regionale n. 18174 del 17 gennaio 1985, con i

quali è stato indetto un concorso per titoli per la copertura di 152

posti della seconda qualifica dirigenziale del ruolo organico della

Giunta regionale, ha sollevato, con ordinanza del 9 maggio 1985,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge

della Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, per contrasto con

gli artt. 3 e 51, nonché 97 e 117 Cost., e dell'art. 47 della stessa

legge, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

In ordine all'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, l'art.

36 dispone che i titoli valutabili siano costituiti: a) dal servizio

svolto presso la Regione dal 15 dicembre 1973, per un massimo di 15

punti; b) dai titoli di studio, per un massimo di 10 punti; c) dallo

svolgimento di funzioni, per un massimo di 40 punti. Tra questa

ultima categoria di titoli, l'incarico in atto di funzioni di

dirigente di servizio dà diritto, di per sé, a 20 punti.

Il giudice a quo osserva che, mentre deve ritenersi in armonia con

i principi fondamentali della materia desumibili dalla legge quadro

sul pubblico impiego, il fatto che venga privilegiato, nella

valutazione dei titoli, l'esercizio delle funzioni di dirigente di

servizio, al contrario appare irragionevole che l'affidamento

dell'incarico di dirigente di un servizio possa consentire di per sé

un apprezzamento di merito, a prescindere dal servizio effettivamente

prestato in tale funzione, che riceve una autonoma valutazione (6

punti per ogni anno). L'irragionevolezza deriva, secondo il giudice a

quo, dal fatto che la legge n. 42 del 1979, nel disciplinare il

conferimento di tali incarichi, non ha previsto alcuna procedura

diretta a verificare il merito e la professionalità degli

interessati, attribuendo in proposito alla Giunta Regionale la

discrezionalità più assoluta.

La previsione di un punteggio pari a circa un terzo dei punti a

disposizione non sarebbe, pertanto, in armonia con i principi di cui

all'art. 97, primo comma, Cost., e con i principi fondamentali della

materia (art. 117 Cost.), quali si desumono dagli artt. 4, 17 e 20

della legge quadro sul pubblico impiego (che impongono di valutare

per le qualifiche più elevate, non già il conferimento di un

incarico, ma il suo svolgimento).

Secondo il giudice a quo, sarebbe ravvisabile, poi, una violazione

degli artt. 3 e 51 Cost. a causa del differente trattamento, non

giustificato dalle finalità della procedura concorsuale, riservato

ai soggetti che non dispongono del requisito considerato. Per le

stesse ragioni, l'art. 36 della l.r. n. 60 del 1984 sarebbe

illegittimo per contrasto con gli artt. 97 e 117 (in relazione ai

ricordati principi fondamentali del pubblico impiego), 3 e 51 Cost.,

nella parte in cui limita la valutazione dei servizi pregressi a

quelli prestati in servizio di ruolo presso le regioni, escludendo

con ciò la valutazione di servizi che, pur prestati in posizioni

giuridiche diverse o presso altri enti, sono tuttavia tali da

coinvolgere la stessa professionalità e la stessa responsabilità.

Da ultimo, il giudice a quo, con considerazioni identiche a quelle

svolte nelle ordinanze precedenti, dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 47 della l.r. n. 60 del 1984, in riferimento

all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

4.1. - Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio a quo,

riservando ogni deduzione ad una successiva memoria e chiedendo che

venga dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni

impugnate.

4.2. - È intervenuta, altresì, la Regione Lombardia chiedendo che

le questioni vengano dichiarate non fondate.

La Regione osserva, in primo luogo, che l'attribuzione di un alto

punteggio ai dirigenti attualmente incaricati della responsabilità

di un servizio non è arbitraria, ma risponde alle obiettive esigenze

dell'amministrazione regionale, ove si consideri l'ampiezza dei

poteri riconosciuti ai dirigenti, le responsabilità di questi ultimi

per l'esatto adempimento delle funzioni loro affidate e la necessità

che un buon andamento degli uffici sia assicurato dalla fase di avvio

della ristrutturazione dell'organizzazione del personale regionale.

Non sarebbe pertanto ravvisabile alcuna violazione dell'art. 97

Cost., né dell'art. 117 Cost., in quanto le disposizioni impugnate

sarebbero del tutto in linea con i principi della legge quadro sul

pubblico impiego, che anzi, proprio per le qualifiche più elevate,

richiedono, tra l'altro, valutazioni soprattutto connesse alle

esperienze professionali e ai compiti di guida di gruppo, di ufficio

o di organi e alle relative responsabilità burocratiche (art. 17).

Né, secondo la Regione, potrebbe attribuirsi rilievo alla

circostanza che il conferimento delle responsabilità del servizio

sia avvenuto sulla base di scelte discrezionali, in quanto l'art. 36

si limita a privilegiare la posizione di coloro che abbiano adempiuto

a tali incarichi, valutando l'esperienza maturata dagli stessi per il

solo fatto di esservi stati preposti e di non essere stati revocati

dall'incarico per risultati giudicati non corrispondenti alle

attribuzioni loro affidate. Tali considerazioni valgono, sempre ad

avviso della Regione, ad escludere anche qualsiasi possibilità di

contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., tanto più che le situazioni

comparate dal giudice a quo non sarebbero affatto omogenee.

Secondo la Regione, anche la scelta legislativa sottostante alla

disposizione contenuta nell'art. 36, che limita la valutazione

concorsuale ai soli servizi prestati presso le regioni, risponde ad

un criterio logico ed è finalizzata al buon andamento

dell'amministrazione. Non sarebbe arbitrario, infatti, che per la

prima copertura di posti, che richiedono elevata professionalità e

comportano rilevanti responsabilità, venga attribuito rilievo solo

ai servizi prestati presso la regione in posizione di ruolo.

Infine, per quel che concerne la censura proposta nei confronti

dell'art. 47, in riferimento all'art. 81 Cost., la Regione svolge

considerazioni analoghe a quelle precedentemente ricordate.

5. - Nell'imminenza dell'udienza, i ricorrenti nei giudizi a quibus

hanno depositato due memorie nelle quali vengono svolte ulteriori

considerazioni sulla fondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale all'esame di questa Corte.

5.1. - Nella prima memoria, si sottolinea come l'art. 35 riferisca

erroneamente l'incarico di responsabile di ufficio ad una nomina, in

quanto l'art. 29 della l.r. n. 42 del 1979 aveva ad oggetto

l'affidamento sostanzialmente transitorio e provvisorio di funzioni

sulla base di motivazioni esclusivamente fiduciarie, che

prescindevano da qualsiasi accertamento meritocratico. Pertanto,

l'incarico assunto dalla disposizione impugnata a requisito

condizionante l'ammissione al corso-concorso non costituirebbe

affatto un requisito in più per chi lo possiede, né sarebbe

possibile desumere dallo stesso alcuna sicura professionalità o

esperienza nelle funzioni, tanto più che nella prima qualifica

dirigenziale risultano inquadrati i funzionari dell'ottavo livello

funzionale che non avevano la responsabilità di un ufficio.

Con riferimento alla prima delle questioni concernenti l'art. 36

della l.r. n. 60 del 1984, nella stessa memoria si rileva come, con

la forma della legge, sia stato in realtà adottato un provvedimento

amministrativo, che, non solo bandisce il concorso per l'accesso alla

seconda qualifica dirigenziale, ma si sostituisce del tutto alla

commissione giudicatrice, cui tradizionalmente spetta il compito di

predeterminare i criteri di valutazione. Infatti, il punteggio

attribuito ai dirigenti di servizio solo per l'incarico "in atto" (20

punti su un totale di 65), nonché la valutazione, sotto altro

profilo, dell'anzianità maturata nell'incarico (6 punti per ogni

anno), fanno sì che solo questi dirigenti possano risultare

vincitori, mentre tutti gli altri, che non abbiano avuto lo stesso

incarico, non possono aspirare neanche alla idoneità. Tutt'al più,

si conclude, l'incarico potrebbe costituire elemento professionale a

parità degli altri titoli, ma giammai titolo esclusivo per il

conseguimento della seconda qualifica dirigenziale.

Nella stessa memoria si insiste, inoltre, sul secondo profilo di

illegittimità dell'art. 36 prospettato dal medesimo giudice a quo.

In relazione a questo, si sottolinea come il sistema di valutazione

dei punteggi non consenta di attribuire alcun rilievo al servizio

prestato dai dirigenti di primo livello anteriormente al definitivo

inquadramento nei ruoli regionali, che è avvenuto per i ricorrenti,

in base alla legge n. 29 del 1982, con decorrenza 1 gennaio 1981.

Tale scelta del legislatore regionale sarebbe gravemente lesiva della

posizione giuridica soggettiva dei dipendenti, che non si vedono

riconosciuto il servizio prestato alle dipendenze della Regione in

posizione di comando, di trasferimento temporaneo o di altro.

Nella stessa memoria, si ribadisce, infine, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 47 della legge n. 60 del 1984, in

riferimento all'art. 81 Cost., e si contesta l'assunto della Regione

Lombardia secondo il quale l'art. 47 è una disposizione di

ordinamento e non di spesa, e come tale non vincolata alla

indicazione dei mezzi di copertura.

5.2. - Nella seconda memoria, relativa al giudizio introdotto con

l'ordinanza del 20 dicembre 1985 (sub 3), si sottolinea che la

fissazione della data del 29 aprile 1983, quale limite ultimo per la

effettività del conferimento dell'incarico di responsabile di un

ufficio, è priva di qualsiasi ragionevolezza, sia perché è la

nomina a responsabile - in quanto tale e a prescindere dal momento di

perfezionamento dell'efficacia del provvedimento - ad attestare una

positiva valutazione da parte dell'amministrazione, sia perché

quella data è del tutto svincolata dalla procedura concorsuale,

nella quale, per regola generale, i requisiti devono sussistere alla

data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

6. - Anche la Regione Lombardia ha depositato una memoria per

dimostrare la ragionevolezza e la non arbitrarietà della

attribuzione di 20 punti (su 65) ai responsabili di servizio in atto.

La Regione sottolinea innanzitutto il carattere di norma

transitoria della disposizione impugnata, la quale, inserendosi in un

complesso di norme diretto a riformare profondamente l'assetto

organizzativo regionale, si premura, nella sua prima ed unica

applicazione, di non stravolgere le preesistenti posizioni dei

dipendenti, che, con gli incarichi conferiti dalla Giunta nel

rispetto degli indirizzi generali previsti dall'art. 27, terzo comma

della l.r. n. 42 del 1979, avevano dato buoni risultati.

In secondo luogo, la Regione, pur riconoscendo che la norma

impugnata privilegia i responsabili di servizio in atto, rileva che

gli incarichi conferiti dalla Giunta hanno semplicemente confermato

le funzioni già svolte da anni in servizi che, seppur formalmente

istituiti solo con la l.r. n. 42 del 1979, erano già esistenti e

diretti, nella quasi totalità, dai medesimi funzionari cui è stata

attribuita formalmente la responsabilità del servizio.

In terzo luogo, la Regione fa presente che gli incarichi di

responsabile di servizio conferiti dalla Giunta hanno rispettato gli

indirizzi previsti dal citato art. 27, i quali fanno riferimento: a)

alla preparazione specialistica dimostrata nello svolgimento del

servizio prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 42 del 1979; b)

alle capacità dirigenziali espresse nell'esercizio delle funzioni,

di cui all'art. 28 l.r. n. 42 del 1979; c) allo svolgimento di

incarichi con funzioni analoghe o assimilabili alle medesime; d)

all'espletamento di altri incarichi, svolti a seguito di delibere

della Giunta regionale; e) ad ogni altra esperienza culturale o

scientifica utile a caratterizzare l'impiegato in relazione alle

funzioni di dirigente del servizio per il quale viene proposto.

Infine, la Regione afferma che la scelta di assegnare la seconda

qualifica dirigenziale ai funzionari che avevano già avuto il

riconoscimento delle loro capacità da parte della Giunta regionale

può essere discussa in questa sede solo sotto il profilo della

ragionevolezza e non arbitrarietà. E, ricorda la Regione, è questo

un giudizio che non comporta la medesima profondità di analisi

implicata dal vizio di eccesso di potere degli atti amministrativi,

dal momento che spetta alla legge una discrezionalità maggiore

rispetto a quella propria degli atti amministrativi. In ogni caso,

conclude la Regione, la non arbitrarietà e irragionevolezza della

disposizione impugnata sarebbe dimostrata a posteriori anche dalla

circostanza di fatto che nel corso-concorso qui discusso quattro

dirigenti incaricati della responsabilità di un servizio non sono

risultati vincitori, mentre sono risultati vincitori ben 13 dirigenti

che non erano precedentemente responsabili di servizio. Considerato in diritto

1. - I giudizi, concernendo questioni identiche o strettamente

connesse, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Come analiticamente esposto in narrativa, le Province di

Trento e Bolzano sollevano questione di legittimità costituzionale

di varie disposizioni delle leggi 6 ottobre 1982, n. 752 ("Norme per

l'attuazione della politica mineraria") e 15 giugno 1984, n. 246

(recante integrazioni e modifiche alla prima), per violazione di

numerose norme dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige,

prima fra tutte l'art. 8, n. 14 il quale attribuisce alle ricorrenti

competenza legislativa primaria in materia di miniere.

3. - La legge 6 ottobre 1982, n. 752, come risulta ampiamente dai

lavori preparatori, fu emanata allo scopo di dare una soluzione

organica ed efficace al problema relativo alla ricerca e alla

coltivazione delle materie prime minerarie, problema che aveva

assunto, dopo la crisi energetica del 1973, aspetti di particolare

rilevanza ed urgenza.

Da un lato, infatti, si erano sperimentate le difficoltà

provocate dalla insicurezza dei rifornimenti e dalla lievitazione dei

costi delle materie prime, difficoltà comuni a tutti i paesi ad

economia industriale, ma particolarmente gravi in Italia che dipende

in massima parte dall'approvvigionamento estero; dall'altro si era

constatato come negli anni 70 l'attività estrattiva avesse subito

una continua flessione dovuta ai costi di produzione elevati ed

antieconomici ed al mancato reperimento di nuove risorse coltivabili.

Dal complesso di tale situazione sorse la necessità di impostare

una vera "politica mineraria", intesa come programmazione

dell'attività estrattiva, che raccordasse in un unico quadro gli

obiettivi (cioè disponibilità di risorse sufficienti a contribuire,

soprattutto nei momenti di crisi internazionale, al raggiungimento

della sicurezza del minimo indispensabile di approvvigionamenti) con

gli strumenti predisposti per raggiungerli (attività di ricerca e

incentivazioni).

Da quanto esposto deriva, come primo e generale elemento di

valutazione delle questioni oggetto dei presenti giudizi, che la

legge n. 752 del 1982 nel suo complesso (così come la n. 246 del

1984, nella parte in cui apporta alla prima alcune lievi integrazioni

e modifiche) deve ritenersi indubbiamente sorretta da un preminente

interesse nazionale, il quale appare, innanzitutto, rispondere a quei

requisiti di carattere generale che giustificano un intervento

statale - anche di dettaglio - pur in una materia attribuita alla

competenza esclusiva delle regioni o province ad autonomia speciale,

e che sono stati chiaramente individuati dalla giurisprudenza di

questa Corte (v. da ult., sentt. nn. 177 e 217 del 1988).

L'apprezzamento, operato dal legislatore statale, dell'interesse

posto a base della legge impugnata appare, per le considerazioni

sopra svolte, fondato e l'interesse stesso è sorretto da esigenze

unitarie, non suscettibili di frazionamento territoriale e, comunque,

è dettato anche da motivi di sufficiente imperatività ed urgenza.

Occorre, a questo punto, passare a verificare, sempre secondo la

giurisprudenza di questa Corte, se le singole disposizioni di legge

impugnate dalle ricorrenti, così come concretamente delineate, siano

o meno strettamente correlate all'esigenza di soddisfare l'interesse

invocato, costituiscano cioè strumenti necessari e non incongrui al

raggiungimento dello scopo.

4.1. - Dell'art. 3 della legge n. 752/82 le ricorrenti - che per

quanto riguarda questa legge propongono ricorsi identici - impugnano

la parte (commi dal quinto all'ottavo) relativa ai permessi di

ricerca.

Esse lamentano che la norma, incidendo sia sul conferimento di

nuovi permessi di ricerca (che è sospeso fino alla conclusione

dell'attività di ricerca di base, salvo provvedimento motivato del

Ministro dell'industria), sia sulla esecuzione di quelli già

accordati (che è subordinata all'approvazione, da parte del Ministro

stesso, di progetti di ricerca che i titolari dei permessi sono

tenuti a presentare) lede la competenza primaria delle province di

cui al citato art. 8, n. 14, dello statuto speciale, già peraltro da

esse ampiamente esercitata; inoltre, la norma stessa (in particolare

il settimo comma) violerebbe tali competenze in quanto, circa la

valutazione dei progetti di ricerca (che in caso negativo può

comportare la pronuncia di decadenza dal titolo), prevede la semplice

previa "audizione" degli organi delle regioni a statuto speciale e

non un'intesa o un accordo con essi, e, comunque, esclude le province

autonome, non espressamente menzionate.

Le questioni non sono fondate.

Va, innanzitutto, rilevato che i programmi quinquennali che, ai

sensi dei primi commi dell'art. 3, il Ministero dell'industria deve

predisporre (nel quadro degli indirizzi di politica mineraria

determinati dal CIPE: v. delibera dell'8 giugno 1983), al fine di

aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie

nazionali e di promuoverne la ricerca, si basano soprattutto sulla

ricerca di base, il cui rilancio costituisce, come risulta anche dai

lavori preparatori della legge in esame, uno dei perni della nuova

normativa.

Appare, pertanto, perfettamente logico ed essenziale al

raggiungimento degli scopi della legge che, nelle zone previamente

identificate, la disciplina del rilascio e dell'esecuzione dei

permessi sia stata dettata in modo da rendere i progetti di ricerca

il più possibile conformi ai programmi quinquennali.

Pertanto, la normativa censurata deve ritenersi legittima, in

quanto strettamente correlata all'interesse nazionale posto a suo

fondamento.

Non può, poi, non rilevarsi, da un lato, che il secondo comma

dell'art. 1 contiene comunque una generale affermazione di salvezza

delle competenze delle province ricorrenti e che detta clausola è

richiamata dal censurato quinto comma dell'art. 3; dall'altro, che

l'espressione "competenti organi delle regioni a statuto speciale" (i

quali, ai sensi del settimo comma della stessa norma, devono essere

sentiti in merito alla valutazione dei progetti di ricerca) va

interpetata, conformemente alla tesi dell'Avvocatura dello Stato e

alla stessa giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 190 del

1976), e anche alla luce delle anzidette clausole di salvaguardia,

quale comprensiva anche delle province autonome, che godono di

identico grado di autonomia.

Non spetta, infine, a questa Corte affrontare eventuali problemi

di coordinamento della normativa in esame (che pur sono stati

evidenziati dalle ricorrenti), i quali, ferma rimanendo comunque la

piena legittimità di essa, potranno essere risolti in sede

applicativa.

4.2. - Infondata è anche la questione relativa al terzo comma

dell'art. 4, impugnato (anch'esso in riferimento innanzitutto

all'art. 8, n. 14, dello statuto) in quanto riserva lo svolgimento

dell'attività di ricerca di base al Ministero, che la effettua

direttamente o tramite l'ENI, sulla base di apposite convenzioni.

Non può esservi dubbio, infatti, che, data l'importanza della

ricerca di base per l'attuazione di una seria politica mineraria,

essa debba essere svolta con criteri di affidabilità ed omogeneità,

che giustificano quindi l'intervento dello Stato, direttamente o per

mezzo dell'ENI.

Peraltro, la norma afferma espressamente che, ove l'attività

ricada nel territorio delle province ricorrenti, l'intervento deve

avvenire "nel rispetto delle loro competenze": l'espressione può

essere interpretata nel senso che la convenzione con l'ENI deve

essere approvata previa intesa con le province interessate, come

lascia intendere la stessa relazione al disegno di legge, la quale

afferma che "all'ENI, relativamente ai territori di loro competenza,

si affiancano gli enti minerari delle Regioni a statuto speciale".

4.3. - Parimenti non fondate sono le questioni relative agli artt.

5, 6 e 7, anch'esse sollevate, in primo luogo, per violazione della

competenza primaria delle ricorrenti in materia di miniere.

Le prime due norme contemplano una competenza del Ministro

meramente dichiarativa e strettamente connessa alle attività di

ricerca operativa (definita nell'art. 8) e di ricerca di base, come

tale certamente non lesiva delle potestà delle ricorrenti.

Queste devono, comunque, essere consultate, rientrando

indubbiamente anch'esse, come già detto, in ogni riferimento alle

"regioni a statuto speciale", contenuto in entrambe le disposizioni

in esame.

Quanto, poi, all'art. 7 (che richiama il settimo comma dell'art. 3

in ordine alla procedura da seguire per la valutazione dei programmi

di ricerca e sviluppo minerario che devono essere presentati da parte

di coloro che richiedono titoli minerari relativamente alle aree

indiziate per minerale di cui agli artt. 5 e 6) non può che

ripetersi, nel senso della infondatezza della censura, quanto già

affermato nel punto 4.1 in merito alla norma richiamata.

4.4. - Gli artt. 9 e 12 prevedono il primo la concessione di

contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese

afferenti ad attività e opere relative alla ricerca; il secondo la

concessione di contributi in conto interessi per programmi di

investimento relativi alla coltivazione, preparazione e

valorizzazione dei minerali di rilevante interesse per il paese,

individuati dal CIPE ai sensi dell'art. 2.

Le censure si appuntano - sempre con riferimento all'art. 8, n. 14

dello statuto - innanzitutto sulle disposizioni (comma quarto

dell'art. 9 e sesto dell'art. 12) che stabiliscono la competenza del

Ministro dell'industria alla concessione dei contributi, sentito il

Consiglio superiore delle miniere e, per i loro territori, d'intesa

con i competenti organi delle regioni a statuto speciale. Premesso

che in quest'ultima espressione devono ritenersi comprese anche le

province autonome (e tale conclusione è qui testualmente confermata,

almeno quanto all'art. 12, dall'art. 3 del d.m. 19 aprile 1985, che

prevede procedure e modalità per la concessione del contributo in

esame), la previsione dell'intesa è senz'altro sufficiente a

tutelare la loro competenza primaria in materia, trattandosi di

incentivi all'attività di ricerca, la cui importanza nel quadro

della "politica mineraria" si è già ampiamente dimostrata; essi,

poi, sono posti ad esclusivo carico dello Stato e non escludono, come

afferma anche l'Avvocatura, un separato regime di contribuzione

definito dalle ricorrenti per iniziative di interesse locale.

Circa, poi, i commi quinto e sesto dell'art. 9, è sufficiente

rilevare, da un lato, che la competenza dell'ufficio distrettuale

delle miniere a controllare la rispondenza delle opere eseguite al

piano tecnico - finanziario e la congruità delle spese sostenute è

giustificata dal fatto che, come detto, trattasi di contributi ad

esclusivo carico dello Stato; e, dall'altro, che le eventuali

varianti di ordine tecnico al detto piano vanno approvate dagli

organi provinciali, così dovendosi intendere, anche in questo caso,

il richiamo agli organi "delle regioni a statuto speciale".

Tutte le questioni concernenti gli artt. 9 e 12 sono, pertanto,

non fondate.

4.5. - Le censure aventi ad oggetto - sempre per violazione, in

primo luogo, della competenza primaria delle ricorrenti in materia di

miniere - gli artt. 14, primo e quinto comma, e 15, primo e secondo

comma, si rivelano anch'esse non fondate.

Appare, infatti, ancor più evidente in dette norme l'interesse

nazionale che le ha dettate. Sia il mantenimento in stato di

potenziale coltivazione di una o più miniere, per un periodo di

tempo non superiore a tre anni (art. 14), sia il mantenimento in fase

produttiva o la riattivazione di miniere la cui coltivazione dia

luogo a perdite di gestione (art. 15) costituiscono misure che, come

risulta dallo stesso testo normativo ed è confermato dai lavori

preparatori, possono essere adottate (fra l'altro, in via temporanea

ed "eccezionalmente") per motivi strategici o di economia generale

del Paese, ovvero allo scopo di garantire un minimo grado di

autoapprovvigionamento di sostanze minerali di rilevante interesse,

cioè, in definitiva, al fine di contribuire ad assicurare in

qualsiasi condizione il minimo indispensabile alle esigenze del

Paese. Ciò giustifica anche che l'attività di cui all'art. 14 sia

svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro

dell'industria.

Non può, peraltro, non rilevarsi che alle riunioni del CIPI, che

è l'organo cui spetta di emanare le delibere di cui alle norme in

esame, sono chiamati a partecipare i Presidenti delle province

ricorrenti, quando vengono trattati problemi che le interessino (art.

16, comma nono, della legge n. 48 del 1967, richiamato dall'art. 1,

comma terzo, della legge n. 675 del 1977).

5. - Le considerazioni sin qui svolte in ordine alla non

fondatezza delle censure proposte dalle ricorrenti in riferimento

alla loro competenza legislativa primaria in materia di miniere (art.

8, n. 14, dello statuto speciale), valgono anche a dimostrare la non

fondatezza delle questioni sollevate, relativamente alle stesse norme

della legge n. 752/82, per violazione delle competenze, sempre

primarie, in materia di "urbanistica e piani regolatori", "tutela del

paesaggio", "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse

provinciale" e "assunzione diretta di servizi pubblici e loro

gestione a mezzo di aziende speciali" (art. 8, nn. 5, 6, 17 e 19),

nonché delle connesse potestà amministrative (art. 16).

Ancor più, poi, le stesse considerazioni sono valide a dimostrare

l'infondatezza delle censure poste in riferimento alla competenza

legislativa concorrente delle ricorrenti in materia di "commercio" e

di "incremento della produzione industriale" (art. 9, nn. 3 e 8 dello

statuto) e alla connessa competenza amministrativa (art. 16),

appuntatesi soprattutto sugli artt. 14 e 15 della legge (v. punto

4.5.).

6. - Della legge n. 752 del 1982 viene, da ultimo, impugnato

l'art. 20, concernente autorizzazioni di spesa: esso violerebbe gli

artt. 15 e 78 dello statuto speciale in quanto non devolve alle

ricorrenti nessuna quota degli stanziamenti previsti.

Questa Corte ha già più volte avuto modo di chiarire (v. sentt.

nn. 356 e 357 del 1985, 195 del 1986) che l'art. 78 dello statuto

speciale del Trentino - Alto Adige concerne le modalità procedurali

e i criteri per la determinazione di una quota del gettito erariale

che, limitatamente ai tributi indicati nella norma stessa, è

riservata alle province autonome. La guarentigia dell'autonomia

speciale è affidata all'accordo fra il Governo e il Presidente della

Giunta provinciale, che definisce annualmente la quota in discorso,

tenendo conto - in base ai parametri della popolazione e del

territorio - delle spese per gli interventi generali dello Stato

disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi

settori di competenza delle province.

L'art. 78 può, pertanto, essere invocato dalle province

ricorrenti non con riferimento ad una singola legge di stanziamento,

come avviene nel presente giudizio, ma soltanto con riguardo alla

determinazione della quota annuale e complessiva del tributo.

Quanto all'art. 15 dello statuto speciale (secondo il quale "il

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna

alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali

iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali

che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività

industriali"), va rilevato che la norma non appare applicabile al

caso di specie ed è quindi male invocata: la legge n. 752 del 1982,

infatti, non può farsi rientrare nella categoria delle leggi "di

incremento delle attività industriali" avendo - per tutto quanto si

è sopra ampiamente detto - una portata e delle finalità di natura

del tutto diversa.

7.1. - Si può ora passare ad esaminare le censure prospettate

dalle ricorrenti avverso la già citata legge 15 giugno 1984, n. 246,

che ha recato, fra l'altro, integrazioni e modifiche alla n. 752 del

1982.

Utilizzando in gran parte le considerazioni già svolte nei punti

precedenti in merito alle questioni sollevate nei confronti di

quest'ultima legge, appare agevole dimostrare la infondatezza anche

delle censure rivolte alla legge del 1984.

Va preliminarmente sottolineato che essa non altera la sostanza

della legge precedente, ma si limita ad apportarvi marginali

modifiche in materia di programmi di ricerca e, soprattutto, di

meccanismi di incentivazione. È, pertanto, evidente che anche la

nuova legge (almeno per la parte concernente la "politica mineraria":

artt. 3 - 7) è ugualmente sorretta da quell'interesse nazionale che

è posto a fondamento, come ampiamente detto, di quella principale.

Passando alle singole censure, entrambe le ricorrenti impugnano

l'art. 3, terzo e sesto comma della legge, lamentando, anche qui (sia

pure, in questo caso, in misura non del tutto coincidente),

l'invasione delle competenze già invocate nei ricorsi precedenti.

Le questioni non sono fondate.

Il terzo comma dell'art. 3 aggiunge un periodo al terzo comma

dell'art. 4 della legge n. 752/82 (concernente la ricerca di base),

prevedendo la possibilità per il Ministero dell'industria di

stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con

l'ENI, anche con enti o imprese minerarie di emanazione regionale,

quando l'attività di ricerca di base si svolga nel territorio delle

regioni a statuto speciale. Precisato anche in questo caso che la

norma va intesa come comprensiva delle province autonome (nel senso,

quindi, che gli enti possono essere di "emanazione provinciale"),

vanno qui ribadite le considerazioni sopra svolte (v. punto 4.2) in

ordine alle censure rivolte avverso l'originario terzo comma

dell'art. 4, che la norma ora all'esame integra, semmai, in senso

favorevole alle ricorrenti.

Il sesto comma dell'art. 3 sostituisce integralmente l'art. 13

della legge n. 752/82, che non era stato impugnato. Mentre nel testo

originario la norma stabiliva genericamente la non cumulabilità

delle agevolazioni previste dalla legge con quelle disposte da "altre

leggi", la nuova formulazione chiarisce che la non cumulabilità si

riferisce alle sole "leggi statali", mentre non c'è divieto di

cumulo con agevolazioni concesse, per quanto qui interessa, dalle

Province di Trento e Bolzano.

Escluso che la questione sia inammissibile, come sostiene

l'Avvocatura dello Stato, per mancata impugnazione dell'originario

art. 13 (v., sulla non configurabilità dell'istituto

dell'acquiescenza nei giudizi di costituzionalità, la sent. n. 49

del 1987), essa è però chiaramente non fondata, essendo evidente

che la norma non intacca minimamente le attribuzioni provinciali.

7.2. - La sola Provincia di Bolzano, infine, impugna gli artt. 6

(primo, quinto e sesto comma) e 7 della legge n. 246/84, i quali

prevedono una sorta di fase transitoria ("in sede di prima

applicazione della legge") per l'erogazione dei contributi previsti

nella legge del 1982, con imputazione al fondo costituito, ai sensi

dell'art. 7, presso il Ministero dell'industria.

Nel senso della infondatezza delle questioni basta richiamare

quanto è stato sopra affermato in merito alle censure concernenti

gli artt. 9, 12 e 20 della legge del 1982 (v. punti 4.4 e 6), non

senza rilevare, peraltro, che la normativa ora all'esame ha,

oltretutto, come già detto, un carattere puramente transitorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3, quinto, sesto, settimo e ottavo comma,

4, terzo comma, 5, 6, 7, 9, quarto, quinto e sesto comma, 12, sesto

comma, 14, primo e quinto comma, 15, primo e secondo comma, e 20

della legge 6 ottobre 1982, n. 752 ("Norme per l'attuazione della

politica mineraria"), sollevate, in riferimento agli artt. 8, nn. 5,

6,14,17 e 19; 9, nn. 3 e 8; 15, 16 e 78 dello statuto speciale per il

Trentino - Alto Adige, dalle Province di Bolzano e di Trento con

ricorsi notificati il 18 novembre 1982 (reg. ric. nn. 47 e 48 del

1982);

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3, terzo e sesto comma. 6, primo, quinto e

sesto comma, e 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246 ("Integrazioni e

modifiche al d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 contenente norme di polizia

delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n.

752, concernente l'attuazione della politica mineraria"), sollevate,

in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19; 9, nn. 3 e 8; 15,

16 e 78 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dalla

Provincia di Bolzano con ricorso notificato il 23 luglio 1984 (reg.

ric. n. 27 del 1984);

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 3, terzo e sesto comma, della citata legge

15 giugno 1984, n. 246, sollevate, in riferimento agli artt. 8, nn.

14 e 17; 9, n. 8; e 16 dello statuto speciale per il T.A.A., dalla

Provincia di Trento con ricorso notificato il 23 luglio 1984 (reg.

ric. n. 28 del 1984).

Così deciso in Roma, in camera nella camera di consiglio, nella

sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno

1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:633 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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