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Miscellanea
Norme per l'attuazione della politica mineraria
Legge 6 ottobre 1982, n. 752
- Aggiornato al
- 26 giugno 2012
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 43
- Art. 1Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui…
- Art. 2Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi…
- Art. 3Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero…
- Art. 4La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della…
- Art. 5Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il…
- Art. 6In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attivita' di ricerca di base, il…
- Art. 7Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono…
- Art. 8La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico…
- Art. 9senza rubricaabrogato
- Art. 10senza rubricaabrogato
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 12Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952…
- Art. 13Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni…
- Art. 14Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione…
- Art. 15senza rubricaabrogato
- Art. 16Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25…
- Art. 17senza rubricaabrogato
- Art. 18Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15…
- Art. 19Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al…
- Art. 20Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero…
- Art. 21All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982…
