Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce le procedure e le modalita' per la concessione e la liquidazione dei contributi. L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 e' disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto. Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione. Per assicurare la continuita' e la regolarita' operativa dei distretti minerari, anche per l'attuazione dei controlli relativi all'applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in caso di vacanza nella funzione di dirigente ingegnere capo dei distretti minerari, nonche' in caso di assenza o impedimento del titolare, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, affidare la reggenza del distretto ad ingegnere del Corpo delle miniere in possesso di qualifica non inferiore a ingegnere superiore. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di dieci unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Testo vigente dal 23 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-15;246~art5 · fonte del testo

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