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(( Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:

  • a)studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;
  • b)lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita';
  • c)opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria;
  • d)acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca mineraria gia' iniziata. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, gia' in attivita' di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in societa' che gestiscono prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale e' stato concesso il finanziamento stesso. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorita' nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonche' agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalita' di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche. )) Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attivita' mineraria all'estero. La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonche' la congruita' delle spese sostenute. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Testo in vigore dal 22 agosto 1990 al 26 giugno 2012

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Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1987 al 22 agosto 1990. 53 parole tolte, 245 parole aggiunte in 5 capoversi.

Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi tolto: di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera b), aggiunto: fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI tolto: e,aggiunto: , all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, tolto: all'IRI aggiunto: agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'esterotolto: , anche nell'ambito ci acquisizioni di partecipazioni in attivita' di ricerca gia' istituite, per lo svolgimento di aggiunto: per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico tolto: e giacimentologicoaggiunto: , geostatistico e minero-minerallurgico;

b) lavori di ricerca operativa aggiunto: e studi di fattibilita';

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca minerariaaggiunto: ;

aggiunto: d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca mineraria gia' iniziata. Possono essere concessi ai soggetti di cui al tolto: primo comma aggiunto: comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione tolto: o aggiunto: di miniere all'estero o quote di esse, gia' in attivita' di coltivazione, per la partecipazione in tolto: miniere all'estero gia' in attivita' di coltivazione aggiunto: consorzi o in societa' che gestiscono prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolatoaggiunto: , di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anniaggiunto: , deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al tolto: 20 aggiunto: 30 per cento del tasso di riferimentotolto: , di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive tolto: modifiche aggiunto: modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. tolto: I contributi aggiunto: Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale e' stato concesso il finanziamento stesso. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorita' nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonche' agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del tolto: Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) aggiunto: CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali tolto: finanziamenti concessi aggiunto: agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatoaggiunto: , sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalita' di recupero dei contributi aggiunto: di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche. Le somme recuperate affluiscono ad un … congruita' delle spese sostenute. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori. tolto: 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita … contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavoriaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art17 · fonte del testo

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