Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 633/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    Le norme che consentono al CIPI di deliberare - per motivi strategici o di economia generale del Paese, ovvero per garantire un approvvigionamento minimo di minerali di rilevante interesse - il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, per non più di tre anni, di una o più miniere, nonché il mantenimento in fase produttiva o la riattivazione di miniere la cui gestione dia luogo a perdite di gestione, sono dettate da un evidente interesse nazionale, e, pertanto, non invadono le competenze legislative ed amministrative delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi primo e quinto, e 15, commi primo e secondo, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, all'art. 9, nn. 3 e 8, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

    Art. 4 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 5 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 6 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 7 Norme per l'attuazione della politica mineraria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1987 al 22 agosto 1990. 329 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonche' allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, puo' eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione da' luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. La delibera del CIPI e' emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente. Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa e' erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera. Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attivita' di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unita' produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1990, N. 221

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art15 · fonte del testo

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