A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonche' dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000. A decorrere dalla stessa data l'indennita' mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-27;284~art1 · fonte del testo

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