A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevato a L. 38.850. L'importo predetto e' comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 88/1992

    Ha colpito questo articolo
    9 marzo 1992

    La previsione rigida ed indiscriminata, per tutti gli anziani aventi diritto alla pensione sociale diretta, del cumulo del reddito con quello del coniuge, ai fini della determinazione del limite massimo compatibile con il trattamento assistenziale (v. massima C), parifica arbitrariamente - con violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - le situazioni, di per sé evidentemente diverse, di coloro che vedano normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia e coloro che invece divengano effettivamente e propriamente invalidi,gravando il coniuge, anche economicamente, di compiti assistenziali ulteriori e ben più onerosi. Nella necessaria ricerca di un ragionevole punto di equilibrio differenziato circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva, che consenta di diversificare adeguatamente il regime del cumulo in queste ultime situazioni, non esiste, tuttavia, alcun criterio costituzionalmente obbligato, ai sensi dell'art. 38 Cost. (v. massima A), cosicché la configurazione di un simile meccanismo deve essere rimessa - con limite per la pronuncia della Corte - alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi enunciati e secondo quanto chiarito con la sent. n. 295 del 1991. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 26, l. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, - conv. in l. 16 aprile 1974, n. 114 - e dall'art. 3, l. 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi. - S. nn. 346/1989, 295/1991.

    Art. 26 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 75/1991

    Questione infondata
    11 febbraio 1991

    In un sistema costituzionale che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.) e sancisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale di chi sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (art. 38, primo comma Cost.), l'apporto di chi abbia specifici doveri solidaristici e quello della collettività si presentano in una relazione non di esclusione, ma di unificazione reciproca: cosicché legittimamente è previsto che, ai fini della determinazione del reddito massimo per il diritto alla pensione sociale, il reddito dell'interessato sia cumulato con quello del coniuge (e, se del caso, anche di altri familiari conviventi tenuti all'assistenza), senza che all'uopo possa realizzarsi alcuna discriminazione tra soggetti coniugati e soggetti non coniugati (art. 3 Cost.) ovvero un deteriore trattamento alla famiglia fondata sul matrimonio rispetto ad altre formazioni sociali (art. 29 e 31 Cost.), meno ancora un inammissibile trasferimento sulla famiglia di compiti assistenziali propri dello Stato (art. 38, ultimo comma, Cost.). Nel necessario bilanciamento degli interessi in gioco, spetta tuttavia alla discrezionalità del legislatore individuare - nei limiti di un equo e razionale equilibrio - il concreto livello del cumulo dei redditi dei coniugi, idoneo ad escludere, o no, la necessità dell'intervento dello Stato attributivo della pensione sociale. Non potrebbe infatti ritenersi consentito un assetto che escluda l'intervento delo Stato quando l'accollo alla famiglia degli oneri assistenziali finisca per comprimere in modo intollerabile le condizioni di vita. Di tali principi, però non può farsi nel caso applicazione, non risultando soddisfatto, per difetto di motivazione della ordinanza di rinvio, il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38, ultimo comma, Cost.). - Sul principio del cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell'attribuzione della pensione sociale v., S. n. 769/1988. - Sui rapporti tra l'adempimento dei criteri di solidarietà economica e sociale e il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dell'inabile v. S. nn. 103/1968 e 644/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 157/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito in legge con la legge 16 aprile 1974, n. 114 e come modificato dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160) come in epigrafe sollevata dai pretori di Ferrara, Modena, Genova e Bologna in relazione agli artt. 3 e 38 d…

    Art. 26 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art3 · fonte del testo

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