In un sistema costituzionale che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.) e sancisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale di chi sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (art. 38, primo comma Cost.), l'apporto di chi abbia specifici doveri solidaristici e quello della collettività si presentano in una relazione non di esclusione, ma di unificazione reciproca: cosicché legittimamente è previsto che, ai fini della determinazione del reddito massimo per il diritto alla pensione sociale, il reddito dell'interessato sia cumulato con quello del coniuge (e, se del caso, anche di altri familiari conviventi tenuti all'assistenza), senza che all'uopo possa realizzarsi alcuna discriminazione tra soggetti coniugati e soggetti non coniugati (art. 3 Cost.) ovvero un deteriore trattamento alla famiglia fondata sul matrimonio rispetto ad altre formazioni sociali (art. 29 e 31 Cost.), meno ancora un inammissibile trasferimento sulla famiglia di compiti assistenziali propri dello Stato (art. 38, ultimo comma, Cost.). Nel necessario bilanciamento degli interessi in gioco, spetta tuttavia alla discrezionalità del legislatore individuare - nei limiti di un equo e razionale equilibrio - il concreto livello del cumulo dei redditi dei coniugi, idoneo ad escludere, o no, la necessità dell'intervento dello Stato attributivo della pensione sociale. Non potrebbe infatti ritenersi consentito un assetto che escluda l'intervento delo Stato quando l'accollo alla famiglia degli oneri assistenziali finisca per comprimere in modo intollerabile le condizioni di vita. Di tali principi, però non può farsi nel caso applicazione, non risultando soddisfatto, per difetto di motivazione della ordinanza di rinvio, il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38, ultimo comma, Cost.). - Sul principio del cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell'attribuzione della pensione sociale v., S. n. 769/1988. - Sui rapporti tra l'adempimento dei criteri di solidarietà economica e sociale e il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dell'inabile v. S. nn. 103/1968 e 644/1988.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 cost. · Art. 113 cost.