Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di

assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili

ultrasessantacinquenni), convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 93,

26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come

modificato dall'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio (rectius: 2

marzo) 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e

dall'art. 3 della legge 3 febbraio (rectius: giugno) 1975, n. 160,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 marzo 1990 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Fugazza Antonietta e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dal Pretore di Prato nel

procedimento civile vertente tra Bucchi Stefano e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Fugazza

Antonietta, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile per il conseguimento della

pensione sociale promosso nei confronti dell'I.N.P.S. da Fugazza

Antonietta dopo che la sua richiesta di pensione d'invalidità civile

era stata respinta perché lo stato d'invalidità (al 100%) le era

stato riconosciuto solo dopo il compimento del sessantacinquesimo

anno di età, il Pretore di Genova, con ordinanza del 5 marzo 1990,

ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale, e cioè:

a) dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n.

25, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 93,

per contrasto con gli artt. 3, 38, primo comma, 24 e 113 Cost.; b)

dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - come modificato

dagli artt. 3 del decreto-legge 15 febbraio (rectius: 2 marzo) 1974,

n. 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114) e 3 della legge

3 febbraio (rectius: giugno) 1975, n. 160 - in riferimento agli

artt. 3, 29, primo comma, 31 e 38 Cost.

1.1. - L'ordinanza muove da una ricognizione della disciplina in

materia di pensione d'invalidità e pensione sociale, rilevando come

l'originaria parificazione tra i due istituti quanto alle condizioni

reddituali richieste per il loro conseguimento era venuta meno per

effetto degli artt. 1 della legge n. 29 del 1977 e 14 septies della

legge n. 33 del 1980, che ai fini dei trattamenti d'invalidità

avevano, in particolare, escluso il cumulo dei redditi tra i coniugi.

La prassi amministrativa poi instauratasi di riconoscere il diritto

alla pensione sociale - in conversione di quella d'invalidità,

peraltro mai goduta - ai soggetti riconosciuti invalidi dopo i

sessantacinque anni ed alle condizioni reddituali previste per

quest'ultima, era stata ritenuta illegittima dai giudici ordinari ed

amministrativi; ed il successivo decreto-legge 9 dicembre 1987, n.

495, che si proponeva invece di convalidarla, non era stato

convertito in legge. Era poi intervenuto il citato decreto-legge n.

25 del 1988, che all'art. 1 aveva disposto la corresponsione delle

pensioni già liquidate in base all'anzidetta prassi, ma non erogate

per il contrario orientamento giurisprudenziale (primo comma) e la

liquidazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio

dell'I.N.P.S., delle prestazioni conseguenti alle delibere dei

comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica già

pervenute all'istituto alla data della sua entrata in vigore (secondo

e terzo comma). Questi ultimi due commi erano peraltro stati

soppressi dalla legge di conversione n. 93 del 1988, che aveva invece

aggiunto un secondo articolo del seguente tenore: "restano validi gli

atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti

prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9

dicembre 1987, n. 495".

Ciò premesso, il Pretore rimettente esclude l'applicabilità

nella specie sia di quest'ultima disposizione, dato che nella vigenza

del decreto-legge n. 495 o anteriormente non erano intervenuti atti

aventi valore di riconoscimento del diritto a pensione dell'istante;

sia dell'art. 1, primo comma, della legge n. 93 del 1988, in quanto

esso concerne solo le pensioni già liquidate dall'I.N.P.S. alla data

di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25.

Ravvisa, però, un contrasto di tale disposizione con l'art. 3

Cost., sostenendo che tale limitazione (già avvenuta liquidazione

della prestazione alla data anzidetta) sarebbe irrazionale in quanto

basata su un mero dato temporale riferito all'andamento dell'iter

burocratico di accertamento dei presupposti del diritto a pensione.

Sarebbero inoltre violati anche gli artt. 38, 24, e 113 Cost., "in

quanto i soggetti nei cui confronti non si è realizzato il requisito

temporale di cui si è detto sono, per questo motivo, privati della

possibilità di vedersi assicurati mezzi di sussistenza adeguati alle

proprie necessità di cui avrebbero astrattamente diritto e di

conseguire tale diritto attraverso provvedimenti giudiziali".

1.2. - Il problema di fondo - osserva peraltro il giudice a quo -

sta nella divaricazione di condizioni reddituali tra pensione

d'invalidità e pensione sociale, già ritenuta non coerente da

questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988; ed egli lo prospetta

sotto un profilo diverso da quello allora esaminato, nel presupposto

che nel caso di specie l'attribuzione diretta della pensione sociale

sia stata preclusa dal cumulo dei redditi tra coniugi.

La previsione di tale cumulo - nell'art. 26 legge n. 153 del 1969

e successive modificazioni - viola a suo avviso il principio di

uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto discrimina tra soggetti

coniugati e non coniugati e preclude ai primi la pensione sociale

anche quando il loro reddito individuale consentirebbe di fruirne.

Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 29 e 31 Cost., dato che al

cumulo "consegue anche una situazione di trattamento deteriore della

famiglia "fondata sul matrimonio" rispetto ad altre formazioni

sociali o comunità minori, che pure, al pari di quella, sono

caratterizzate dal vincolo solidaristico tra i partecipanti (famiglia

di fatto, comunità religiose o di fratelli)".

Sarebbe leso, infine, l'art. 38, ultimo comma, Cost., dato che il

cumulo comporterebbe il trasferimento sulla famiglia di compiti

assistenziali spettanti allo Stato.

1.3. - La parte privata Fugazza Antonietta, costituitasi a mezzo

degli Avv.ti C. Pozzi e V. Biogetti, sostiene che la prima questione

( sub 1.1.) andrebbe risolta in via interpretativa, ritenendo che la

disposta salvezza degli effetti del decreto-legge n. 495 del 1987

equivalga a legittimazione della già ricordata prassi

amministrativa. In subordine, chiede l'accoglimento della seconda

questione ( sub 1.2.).

1.4. - L'I.N.P.S., costituitosi, osserva, quanto alla prima

questione, che la disposta erogazione delle sole pensioni già

liquidate è giustificata da ragioni di copertura finanziaria e che

la violazione del diritto di difesa va esclusa in quanto

l'ordinamento offre gli strumenti per ottenere il sollecito disbrigo

delle procedure amministrative.

Quanto alla seconda questione, l'I.N.P.S. osserva che la pensione

sociale, in quanto tipico mezzo assistenziale, presuppone lo stato di

bisogno, cioè la "mancanza dei mezzi necessari per vivere", e che

perciò non può essere sindacata la discrezionalità del legislatore

quando non ne riconosca il diritto solo se il ristrettissimo nucleo

familiare versi in situazione di indigenza e purché il coniuge del

richiedente non possa col proprio reddito assolvere al suo obbligo

giuridico di assistenza morale e materiale e di contribuire ai

bisogni della famiglia.

1.5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per

il tramite dell'Avvocatura dello Stato, osserva, quanto alla prima

questione, che la legittimità di trattamenti previdenziali

differenziati quanto alla data dell'evento trova giustificazione

nella necessaria gradualità dell'attuazione legislativa di tali

diritti - specie ove essi comportino oneri di bilancio - e che lo

stesso fluire del tempo è al riguardo sufficiente elemento di

diversificazione.

La seconda questione, poi, non è, secondo l'Avvocatura,

direttamente pertinente al caso di specie, dato che questo verterebbe

sulla concessione della pensione di invalidità civile. Essa sarebbe

comunque infondata, dato che la famiglia legittima comporta diritti e

doveri insussistenti per le altre formazioni sociali, basate su

vincoli religiosi, solidaristici o di mera convivenza.

2. - Una questione di costituzionalità dell'art. 1, primo comma,

della legge n. 93 del 1988 analoga a quella esposta sub 1.1. è stata

altresì sollevata dal Pretore di Prato, con ordinanza del 14 marzo

1990, in riferimento ad un caso di diniego della pensione sociale a

soggetto ultrasessantacinquenne riconosciuto invalido al 100%, dopo

il compimento di tale età, cui essa non era stata liquidata alla

data di entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 1988. Anche ad

avviso di detto Pretore, la limitazione del beneficio basata sul dato

meramente estrinseco ed occasionale dell'epoca della liquidazione

violerebbe gli artt. 3 e 38 Cost.

2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per

il tramite dell'Avvocatura dello Stato anche in tale giudizio, ha

chiesto il rigetto della questione sostenendo che essa sarebbe stata

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 286 del 1990. Considerato in diritto

1. - Poiché le ordinanze di rimessione hanno un oggetto

parzialmente identico, è d'uopo riunire i relativi procedimenti.

2. - La complessa vicenda legislativa dei rapporti tra i

trattamenti d'invalidità e la pensione sociale, che costituisce la

premessa delle censure in esame, è già stata analiticamente

ricostruita da questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988.

Ai fini che qui interessano, è da ricordare che l'originaria

disciplina della materia prevedeva: a) l'automatica trasformazione in

pensione sociale, al compimento del sessantacinquesimo anno di età,

delle prestazioni (pensione o assegno d'invalidità) attribuite ai

cittadini riconosciuti totalmente o parzialmente inabili tra i 18 e i

65 anni di età; b) la parificazione delle condizioni reddituali

richieste per avere titolo a tali trattamenti (artt. 26 della legge

n. 153 del 1969, 12, 13 e 19 della legge n. 118 del 1971, 10 e 11

della legge n. 854 del 1973).

Con gli artt. 1 della legge n. 29 del 1977 e 14-septies della

legge n. 33 del 1980, peraltro, i limiti di reddito per le

prestazioni d'invalidità furono considerevolmente elevati e,

soprattutto, fu disposto che a tali fini dovessero considerarsi solo

i redditi individuali: con conseguente divaricazione rispetto alla

pensione sociale, per la quale continuava a vigere il precedente

limite dato dal cumulo del reddito del richiedente con quello del

coniuge. Di qui l'instaurarsi di una prassi amministrativa che,

aggirando tale ostacolo, riconosceva ai soggetti

ultrasessantacinquenniil diritto ai trattamenti d'invalidità - poi

commutati automaticamente in pensione sociale - alle condizioni

reddituali per essi previsti.

Tale prassi fu però ritenuta illegittima sia dalla magistratura

ordinaria che dal Consiglio di Stato (I sezione, parere n. 463/1987

del 3 aprile 1987), che precisò che, ove un trattamento

d'invalidità non preesista al compimento dei sessantacinque anni, la

pensione sociale può essere attribuita solo ai soggetti fruenti dei

redditi per essa stabiliti. Ed il successivo tentativo del Governo di

convalidare, anche per il futuro, detta prassi disponendo la

riconoscibilità dell'invalidità civile anche agli

ultrasessantacinquenni e l'attribuzione a costoro della pensione

sociale in base ai limiti di reddito previsti per gli invalidi civili

non sortì effetto, in quanto il decreto-legge 9 dicembre 1987, n.

495 - che così disponeva - decadde per mancata conversione.

ll successivo decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, poi, è stato

convertito, con la legge 21 marzo 1988, n. 93, solo nella parte in

cui prevede che "l'I.N.P.S. è autorizzato a corrispondere le

prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e

sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il compimento del

sessantacinquesimo anno di età" (art. 1, primo comma). Sono stati

invece soppressi, in sede di conversione, i commi secondo e terzo del

medesimo art. 1, che invece autorizzavano l'I.N.P.S., nei limiti

della disponibilità del proprio bilancio, a liquidare ai minorati

civili ultrasessantacinquenni le prestazioni conseguenti alle

delibere dei Comitati di assistenza e beneficienza pubblica pervenute

a detto istituto alla data di entrata in vigore dello stesso

decreto-legge n. 25 del 1988.

La legge di conversione ha, infine, disposto (art. 1, secondo

comma) la sanatoria delle posizioni già definite in forza del citato

decreto-legge n. 495 del 1987.

3. - Tanto il Pretore di Genova (ord. n. 341/1990) che quello di

Prato (ord. n. 383/1990) dubitano della legittimità costituzionale

del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 25 del 1988,

così come convertito, in quanto limita la corresponsione della

pensione sociale ai soggetti riconosciuti invalidi dopo il compimento

dei sessantacinque anni ai quali tale prestazione sia già stata

liquidata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge

(8 febbraio 1988), escludendola per coloro nei cui confronti la

liquidazione non sia avvenuta. A loro avviso, tale disposizione

contrasterebbe con gli artt. 3, 38, primo comma, 24 e 113 Cost., per

la ritenuta irrazionalità di una discriminazione fondata sul dato

estrinseco dell'andamento della procedura amministrativa, cui

conseguirebbe la violazione del diritto all'assistenza sociale ed al

suo conseguimento mediante provvedimenti giudiziali.

4. - La questione non è fondata.

La disposizione impugnata è invero, nella sostanza - al pari di

quella di cui al citato secondo comma dell'art. 1 della legge n. 93

del 1988, già scrutinata con la sentenza n. 286 del 1990 - una norma

di sanatoria, con la quale il legislatore ha inteso circoscrivere la

convalida degli effetti della precedente illegittima prassi

amministrativa, autorizzando l'erogazione delle sole prestazioni già

liquidate e per ciò stesso confermando implicitamente la regola

generale - poi ulteriormente ribadita nell'art. 8 del decreto

legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - secondo cui non può darsi

riconoscimento dell'invalidità oltre i sessantacinque anni e la

pensione sociale può essere erogata solo alle condizioni per essa

previste.

Trattandosi di norma derogatoria, essa non può fungere da

parametro ai fini del rispetto del principio di uguaglianza (cfr., da

ultimo, la citata sentenza n. 286 del 1990): e la fondatezza di tale

principio balza evidente nel caso di specie, dato che accogliendo la

prospettazione dei giudici a quibus si perverrebbe al paradossale

risultato di ritenere che il legislatore sia vincolato a convalidare

indefinitamente nel tempo prassi instaurate contra legem.

Quanto alle altre censure, questa Corte, ha più volte precisato

che il diritto all'assistenza sociale - e, quindi, al conseguimento

in via giudiziale delle relative prestazioni - non può dirsi

vulnerato da un sistema che prevede la corresponsione della pensione

sociale, in luogo di quella d'invalidità, nel momento in cui

l'inabilità al lavoro cui questa mira a sopperire diventa

praticamente indistinguibile da quella presuntivamente derivante

dall'età e che provvede alle ulteriori esigenze dell'invalido, non

correlate all'incapacità lavorativa, con gli strumenti

dell'assistenza socio-sanitaria e dell'indennità di accompagnamento

(cfr. le sentenze nn. 769 del 1988 e 286 del 1990).

In realtà il problema resta quello - ripetutamente evidenziato in

tali decisioni - di riequilibrare i requisiti reddituali per

conseguire la pensione sociale e quella di invalidità, restituendo a

coerenza un sistema, la cui sopravvenuta disomogeneità non solo ha

provocato le denunziate distorsioni amministrative, ma finisce per

determinare serie sperequazioni, non sempre giustificabili, con

riflessi negativi su situazioni di effettivo bisogno. Nel segnalare

ancora una volta l'esigenza che a tale incoerenza si ponga rimedio

con un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato

contemperamento degli interessi in gioco, la Corte ritiene doveroso

sottolineare che tale segnalazione non può intendersi come mero

auspicio suscettibile di essere ulteriormente disatteso.

5. - Il Pretore di Genova dubita poi che l'art. 26 della legge 30

aprile 1969, n. 153 - come modificato dagli artt. 3 della legge n.

114 del 1974 e 3 della legge n. 160 del 1975 - nella parte in cui, ai

fini della determinazione del reddito massimo per il diritto alla

pensione sociale, dispone che il reddito dell'interessato sia

cumulato con quello del coniuge, violi:

l'art. 3 Cost., per la discriminazione che ciò comporta tra

soggetti coniugati il cui reddito individuale non superi il limite

previsto per i non coniugati, e questi ultimi;

gli artt. 29 e 31 Cost., per il deteriore trattamento così

riservato alla famiglia fondata sul matrimonio rispetto ad altre

formazioni sociali (famiglia di fatto, comunità religiose o di

fratelli);

l'art. 38, ultimo comma, Cost., operandosi con ciò il

trasferimento sulla famiglia di compiti assistenziali spettanti allo

Stato.

La questione è inammissibile.

Innanzi tutto la norma impugnata non discrimina tra soggetti

coniugati e non coniugati, ma stabilisce un criterio, quello

dell'ammontare del cumulo dei redditi dei coniugi, attraverso il

quale escludere la (relativa) non abbienza del soggetto e quindi il

diritto al trattamento assistenziale; e del resto, la situazione del

non coniugato è diversa da quella del coniugato, dato che costui

può contare, oltre che su una normale riduzione di spese per effetto

della convivenza, anche e soprattutto sull'obbligo di assistenza che

incombe sull'altro coniuge.

La mancanza, o il diverso atteggiarsi dell'obbligo giuridico di

assistenza diversificano, d'altra parte, la condizione della famiglia

legittima rispetto ad altre comunità (religiose, di fratelli) ed

alla famiglia di fatto; ed il raffronto con quest'ultima è anzi

precluso in radice dal fatto che essa è tuttora sfornita di

disciplina, sia in generale, sia in riferimento a tale specifico

aspetto (cfr., per rilievi analoghi sulle due censure, la sentenza n.

644 del 1988).

Maggior riflessione richiede l'ultimo dei suindicati profili, che

investe il rapporto tra l'intervento dello Stato nell'assistenza in

funzione di solidarietà generale e gli obblighi di assistenza

nell'ambito della solidarietà coniugale.

Questa Corte ha già sottolineato, nella sentenza n. 769 del 1988,

la validità del principio del cumulo dei redditi dei coniugi, cui si

ispira il vigente sistema di attribuzione della pensione sociale; ed

ha perciò evidenziato la singolarità di una soluzione - come

quella, peraltro reversibile, introdotta per i trattamenti

d'invalidità - che fondi "il ricorso alla solidarietà generale,

sulla considerazione del solo reddito individuale del soggetto,

prescindendo dall'intervento solidaristico delle collettività minori

ed in particolare dall'eventuale stato di abbienza del coniuge non

separato".

In effetti, in un sistema costituzionale che richiede, tra

l'altro, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà

economica e sociale (art. 2) e sancisce il diritto al mantenimento ed

all'assistenza sociale di chi sia inabile al lavoro e sprovvisto dei

mezzi necessari per vivere (art. 38, primo comma), l'apporto di chi

abbia specifici doveri solidaristici e quello della collettività si

presentano in una relazione non di esclusione, ma di integrazione

reciproca: sia nel senso che vi sono taluni interventi di sostegno

che vanno direttamente "predisposti" dallo Stato, sia nel senso che

vanno da esso "integrati" quelli privati laddove questi non risultino

sufficienti alla liberazione dallo stato di bisogno (art. 38, quarto

comma).

Così, considerando una situazione sotto questo profilo prossima a

quella qui esaminata, quale la disoccupazione involontaria, la Corte

ha escluso che il diritto alla relativa indennità possa farsi

mancare in ragione dell'obbligo alimentare gravante sul datore di

lavoro tenuto a fornire la relativa copertura assicurativa (sentenza

n. 103 del 1968); ed ha, per altro verso, qualificato come

"sussidiario" l'intervento statuale di integrazione dell'assegno

ordinario di invalidità (art. 4, legge n. 222 del 1984), avendo

riguardo alla situazione "d'un invalido che, benché privo di redditi

propri superiori ai limiti di legge, versi effettivamente in

floridissima situazione economico-finanziaria a causa della

convivenza con un coniuge assai abbiente" (sentenza n. 644 del 1988).

Al di fuori di casi di tal genere, che certo non giustificano

l'apporto della solidarietà collettiva, il problema si ripresenta,

però, nelle ipotesi in cui l'inabile sia sprovvisto di mezzi

sufficienti, o addirittura inesistenti, ed il coniuge, dal canto suo,

fruisca di redditi modesti: perché si tratta, qui, di stabilire i

limiti che i doveri di solidarietà dei privati incontrano in ragione

dei loro concorrenti diritti a condurre un'esistenza dignitosa ed a

godere dei frutti del proprio lavoro.

Così come l'intervento statuale non si rende necessario qualora

la consistenza patrimoniale del coniuge consenta ad entrambi

condizioni di vita agiate o comunque pienamente dignitose, allo

stesso modo la sua esclusione non potrebbe dirsi giustificata se, in

ragione dell'apporto fatto gravare su di lui, il coniuge venisse

ridotto in condizioni che si approssimino alla mera sussistenza.

In tal caso, il diritto del lavoratore (o pensionato) ad

un'esistenza libera e dignitosa (art. 36) verrebbe ingiustamente

sacrificato per l'inadempimento da parte dello Stato dei compiti di

assistere i soggetti bisognosi (art. 38, primo e quarto comma) e di

contribuire all'assolvimento dei doveri familiari (art. 31).

La delicata opera di bilanciamento degli interessi in gioco spetta

certamente al legislatore: ma la discrezionalità delle sue

determinazioni incontra il limite dell'effettiva individuazione di un

equo e ragionevole punto di equilibrio tra la solidarietà collettiva

e quella del coniuge (o, se del caso, anche di altri familiari

conviventi tenuti all'assistenza: cfr., in tema di pensione sociale,

la soluzione - peraltro sporadica - adottata con l'art. 2 della legge

n. 140 del 1985). Non potrebbe perciò ritenersi consentito un

assetto che escluda l'intervento dello Stato quando l'accollo alla

famiglia degli oneri assistenziali finisca per comprimerne in modo

intollerabile le condizioni di vita.

La questione sollevata dal giudice a quo andrebbe esaminata alla

stregua dei suesposti principi: ma nel caso in esame la loro

applicazione non risulta possibile, dato che il quesito investe non

il (legittimo) principio del cumulo, ma i concreti livelli di esso e

la loro idoneità ad escludere, o meno, la necessità dell'intervento

dello Stato attributivo della pensione sociale. Il giudice a quo ha

infatti omesso, da un lato, di individuare, tra le tante norme che

nel tempo hanno via via adeguato i livelli di reddito cumulato

ostativi alla pensione sociale, quelle che hanno concretamente

regolato la situazione sottoposta al suo esame; dall'altro, di

specificare quale fosse, in questa, la concreta consistenza dei

redditi cumulati, ciò che sarebbe stato necessario per poter

apprezzare l'incidenza della decisione nel giudizio principale.

La questione va perciò dichiarata inammissibile in quanto non

risulta soddisfatto il requisito della sua rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25

(Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi

civili ultrasessantacinquenni), convertito nella legge 21 marzo 1988,

n. 93, sollevata dal Pretore di Genova e dal Pretore di Prato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 38, primo comma e 113 della

Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto- legge 2

marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e

dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata con la

predetta ordinanza dal Pretore di Genova in riferimento agli artt. 3,

29, 31 e 38, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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