Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26

della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modif. dall'art. 3 del d.l. 2

marzo 1974, n. 30, conv. in legge 16 aprile 1974, n. 114 e modif.

dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1976 dal pretore di Ferrara nel

procedimento civile vertente tra Cardi Agnese e l'INPS, iscritta al n.

702 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10 del 12 gennaio 1977;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Vivarelli Emma e l'INPS, iscritta al

n. 10 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977;

3) ordinanza emessa il 15 giugno 1977 dal pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Anelli Domenica e l'INPS, iscritta al

n. 367 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 265 del 28 settembre 1977;

4) ordinanza emessa il 7 marzo 1979 dal pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Salvini Bonaccini Giuseppina e l'INPS,

iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 20 giugno 1979.

Visti l'atto di costituzione di Vivarelli Emma e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 19 ottobre 1976 (n. 702 Reg. ord. 1976) il pretore

di Ferrara sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3 del

d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974, n.

114), nella parte in cui detta norma condiziona la corresponsione della

pensione sociale al mancato godimento di una pensione di guerra, ovvero

riduce l'importo della pensione sociale qualora l'ammontare della

pensione di guerra sia inferiore all'importo della pensione sociale,

fino al raggiungimento complessivo dello stesso ammontare.

La parte attrice (Cardi Agnese) aveva richiesto all'INPS, nella

concorrenza degli altri requisiti di legge, la corresponsione della

pensione sociale, pur dichiarando di essere beneficiaria di pensione di

guerra. L'istituto aveva rigettato l'istanza in applicazione della

norma di cui al citato art. 26; in sede giurisdizionale, quale mezzo al

fine di ottenere l'accoglimento della domanda, veniva sollevata

questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e

38 della Costituzione.

Il pretore, nel fare propria tale tesi, osservava che, abbia

carattere risarcitorio, ovvero sia adempimento di un obbligo etico, il

diritto alla pensione di guerra sorge in conseguenza di un sacrificio,

sopportato in ragione del compimento di un dovere costituzionalmente

imposto, che ingenera disagio in chi tale sacrificio ha dovuto

sopportare.

Pertanto, la corresponsione della pensione di guerra deve essere

considerata un atto riparatorio volto a dare parziale ristoro ad una

situazione di svantaggio in cui il pensionato è venuto a trovarsi

rispetto agli altri cittadini. Appare perciò in contrasto con l'art.

3 della Costituzione che il godimento di una pensione di guerra vada a

costituire ostacolo alla corresponsione della pensione sociale

allorché ne ricorrano gli altri requisiti prescritti dalla legge.

Inoltre negare, in base alla attuale normativa, di poter accedere agli

strumenti previdenziali, apprestati in via generale per tutti i

cittadini, ai beneficiari di una pensione di guerra, sarebbe anche in

contrasto con l'art. 38 della Costituzione, che prevede il diritto,

per i cittadini bisognosi, al mantenimento ed alla assistenza sociale.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; spiegava

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite

dell'Avvocatura generale dello Stato, mentre le parti non si

costituivano.

L'Avvocatura dello Stato, nel richiamare i lavori parlamentari

relativi alla legge n. 153 del 1969, rileva come la finalità della

pensione sociale debba essere ravvisata nell'esigenza di ovviare alle

primarie necessità di vita dei cittadini ultrasessantacinquenni

bisognosi e sprovvisti di qualunque reddito avente carattere

continuativo. La peculiare natura della pensione di guerra non esclude,

quanto meno sotto il profilo economico, la effettività del reddito che

la stessa procura ai beneficiari; consegue da ciò che l'esclusione di

questi dall'ambito dei soggetti abilitati a percepire la pensione

sociale sia logicamente corretta ed aderente ai principi costituzionali

invocati, dei quali anzi può e deve essere considerata attuazione.

Con ordinanza in data 14 dicembre 1976 (n. 10 Reg. Ord. 1977); il

pretore di Modena sollevava analoga censura di legittimità

costituzionale impugnando sia il comma terzo, n. 2, che il comma quinto

della disposizione surricordata, atteso che nel caso di specie la parte

(Vivarelli Emma) aveva ottenuto dall'INPS la corresponsione di un

assegno pari alla differenza tra l'importo della pensione di guerra di

cui era titolare e l'importo allora in corso della pensione sociale.

Il giudice a quo invocava quale parametro costituzionale l'art. 3

della Costituzione; a sostegno del proprio giudizio di non manifesta

infondatezza della questione adduceva per un verso argomenti analoghi a

quelli del pretore di Ferrara, e, ancora, ragioni desumibili dall'esame

dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dal quale risulterebbe

evidente il trattamento di favore che il legislatore aveva riservato ai

percettori di pensioni di guerra. Incomprensibile, ad avviso del

magistrato remittente, risulterebbe l'eccezione - ritenuta unica -

contenuta nella norma impugnata, atteso che essa verrebbe a colpire

proprio, tra i beneficiari di pensione di guerra, i meno fortunati e

più bisognosi. L'eguaglianza ai fini previdenziali ed assistenziali

dei titolari di pensioni di guerra verrebbe così ad essere lesa in

maniera irrazionale e pertanto in violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata. Si

costituiva Vivarelli Emma e spiegava intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Nell'atto di costituzione, la Vivarelli aderisce sostanzialmente

alla tesi svolta dal giudice a quo e chiede che la proposta eccezione

venga accolta.

Del tutto analoghe a quelle riassunte a proposito dell'ordinanza

del pretore di Ferrara sono le ragioni esposte dall'Avvocatura dello

Stato per chiedere che la proposta eccezione venga dichiarata non

fondata.

Anche il pretore di Genova, con ordinanza datata 15 giugno 1977 (n.

367 Reg. Ord. 1977), sollevava analoga questione, richiamando anche

l'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, con riferimento agli artt.

3 e 38 della Costituzione. Le argomentazioni svolte a sostegno della

non manifesta infondatezza della questione sono largamente coincidenti

con quelle del pretore di Modena; solo, nell'esaminare i motivi di

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo rileva che

l'art. 26 citato sarebbe discriminatorio senza giustificazione

nell'ambito dei pensionati di guerra, in quanto tra di essi esclude

totalmente dal diritto a percepire la pensione sociale quelli che hanno

subito un maggior danno. (e perciò godono della pensione di guerra

più alta) e solo parzialmente coloro che hanno subito un danno minore

e godono perciò di una pensione minore.

Comunicata e notificata l'ordinanza, si costituiva, peraltro fuori

termine, Anelli Domenica, parte ricorrente nel giudizio di merito, con

una memoria nella quale sosteneva la fondatezza della proposta

questione.

Infine, il pretore di Bologna, con ordinanza in data 7 marzo 1979

(n. 379 Reg. Ord. 1979), sollevava la medesima questione. L'ordinanza

di remissione è motivata esclusivamente con riferimento a quella del

pretore di Modena.

Non si è avuta costituzione di parti: è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale

dello Stato, svolgendo le argomentazioni già note.. Considerato in diritto :

1. - Con le quattro ordinanze di cui in narrativa i pretori di

Ferrara, Modena, Genova e Bologna sollevano la medesima questione di

legittimità costituzionale, tutti con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, due con riferimento anche all'art. 38. I giudizi possono

essere quindi riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La questione non è fondata con riferimento ad alcuno dei due

invocati parametri costituzionali.

Risulta chiaramente dal testo dell'art. 26 della legge n. 153 del

1969, istitutiva della pensione sociale, ed è confermato dai lavori

parlamentari che si conclusero con la sua approvazione, quali siano la

natura, la destinazione e il fine della pensione sociale. La legge

stabilisce che i destinatari sono i cittadini ultrasessantacinquenni

residenti nel territorio nazionale che, "comunque, non siano titolari

di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a L.156.000

annue", con esclusione dal loro calcolo del reddito dominicale della

casa di abitazione. Di questa regola costituisce esplicita applicazione

la condizione che i beneficiari della pensione sociale "non abbiano

titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali od

assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra".

Il legislatore del 1969 intese introdurre, "per la prima volta,

nell'ordinamento giuridico italiano... un principio di sicurezza

sociale", il "diritto, cioè, di tutti i cittadini anziani e bisognosi

alla assistenza" (confr. relazioni del ministro proponente e del

relatore della legge al Senato).

Come la dottrina ha posto in evidenza, l'istituzione della pensione

sociale si inquadra nell'attuazione del primo (non del secondo) comma

dell'art. 38 della Costituzione, che attribuisce ad "ogni cittadino

inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere" il

"diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale".

La natura assistenziale della pensione sociale è fra l'altro

sottolineata dal fatto che essa è a carico dello Stato.

Questa essendo la natura della pensione sociale, il presupposto

della mancanza di altri redditi di importo complessivo superiore a

quello della pensione, non irragionevolmente opera anche in confronto

della pensione di guerra, come il legislatore ha stabilito.

Le giuste considerazioni dei giudici a quibus sul carattere

risarcitorio della pensione di guerra come dovuto atto di riparazione

verso chi ha sopportato un sacrificio in ragione del compimento di un

dovere, la difesa della Patria, costituzionalmente imposto, possono

assumere il solo rilievo di una critica alla misura entro la quale lo

Stato ha dovuto contenere il riconoscimento economico di quel

sacrificio.

Ma la pensione di guerra nella sua modesta entità non cessa di

costituire, per chi la percepisce, un elemento di quel reddito

complessivo minimo che costituisce la soglia (progressivamente

aumentata con le leggi successive a quella del 1969) al di là della

quale viene meno l'intervento assistenziale della collettività che si

esprime nella pensione sociale; allo stesso modo (come si può

osservare per analogia) il dovere dei parenti di somministrare gli

alimenti (art. 438 c.c.) non sussiste quale che sia la fonte del

reddito che esclude l'esistenza dello stato di bisogno.

Non esiste, quindi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione,

denunciata dai giudici a quibus, per il preteso trattamento

differenziato che l'art. 26 della legge n. 153 del 1969 (nella sua

formulazione originaria e in quella risultante dall'art. 3 del d.l. n.

30 del 1974 convertito nella legge n. 114 del 1974) stabilirebbe a

danno dei pensionati di guerra, non escludendo il loro reddito dal

novero di quelli la cui somma costituisce il limite della concessione

ed entità della pensione sociale.

3. - Né è vero quel che afferma il pretore di Modena che, "a

differenza di chi abbia invece diritto a qualsiasi altra prestazione di

previdenza e di assistenza", il pensionato di guerra sia escluso dalla

pensione sociale. Al contrario, come si è già ricordato, l'art. 26

(tanto nella formulazione del 1969, quanto e più incisivamente in

quella del 1974), esclude dalla pensione sociale "coloro che hanno

titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed

assistenziali... erogate con carattere di continuità dallo Stato o da

altri enti pubblici o da Stati Esteri", con la sola eccezione degli

assegni familiari, evidentemente per la loro destinazione finale al

sostentamento di persone diverse dal beneficiano della pensione

sociale.

4. - Tanto meno esiste violazione dell'art. 3 della Costituzione

per il fatto, singolarmente denunziato dal pretore di Genova, che "chi

ha subito danno (di guerra) maggiore (indennizzato con maggiore

pensione di guerra) non ha diritto alla pensione sociale, mentre

acquisisce tale diritto chi ha subito un danno minore". Di tutta

evidenza, ciò avviene non con violazione, ma con attuazione del

principio di eguaglianza.

5. - Certo il legislatore avrebbe potuto nella sua

discrezionalità, privilegiare le pensioni di guerra escludendone la

rilevanza - come del resto aveva fatto nell'art. 27 della legge 18

marzo 1968, n. 313 sul riordinamento della legislazione pensionistica

di guerra - ad ogni fine, anche previdenziale od assistenziale. Ma

ciò, sempre nella sua discrezionalità non volle fare quando,

successivamente, istituì la pensione sociale e ne dispose

espressamente la non cumulabilità con le pensioni di guerra. Il che

fu, sempre espressamente, confermato nell'art. 77 del testo unico sulle

pensioni di guerra 23 dicembre 1978: nel quale l'apparente antinomia

tra il primo comma, che ripete la irrilevanza del reddito da pensioni

di guerra ai fini previdenziali ed assistenziali, e il secondo comma,

che fa salve espressamente le disposizioni sulle pensioni sociali

escludenti la loro cumulabilità con le pensioni di guerra, costituisce

solo una ineleganza del testo, - cioè del modo del coordinamento - che

non ne vulnera la chiarezza e l'efficacia, né consente rilievi di

incostituzionalità, essendo la disposizione certamente non

irragionevole, come innanzi si è dimostrato.

6. - I soli pretori di Ferrara e di Genova riferiscono anche

all'art. 38, oltre che all'art. 3, della Costituzione il loro dubbio di

incostituzionalità dell'art. 26 della legge istitutiva della pensione

sociale più volte richiamata. Ma lo fanno: il pretore di Genova senza

alcuna specificazione sulle ragioni del preteso contrasto fra la norma

ordinaria e quella costituzionale; il pretore di Ferrara indicando il

contrasto nel fatto che l'art. 38 della Costituzione "prevede

espressamente il diritto, per ogni cittadino inabile al lavoro e

sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e alla

assistenza sociale".

Poiché la pensione sociale ha appunto il fine di soccorrere i

cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (quale che sia la

fonte di questi mezzi), la censura risulta già confutata dalle

precedenti considerazioni. Se poi la censura sottointendesse che,

escludendo il cumulo di pensione sociale e pensione di guerra, la legge

non assicurerebbe la sufficienza dei detti mezzi, essa investirebbe i

limiti nei quali lo Stato è in grado di provvedere all'assistenza dei

cittadini bisognosi, che siano o non siano titolari di pensioni di

guerra, e, di tutta evidenza, non assurgerebbe al rango di questione

costituzionale.

Quanto al richiamo che il pretore di Genova fa impropriamente

all'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sufficiente rilevare

che la detta norma - limitandosi ad elevare l'importo della pensione

sociale e corrispondentemente l'importo del reddito ostativo alla

corresponsione della pensione sociale - è estranea alla questione di

costituzionalità sottoposta alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 3 del d.l.

2 marzo 1974, n. 30 (convertito in legge con la legge 16 aprile 1974,

n. 114 e come modificato dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160)

come in epigrafe sollevata dai pretori di Ferrara, Modena, Genova e

Bologna in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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