Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, della

legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio

1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili),

14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto

con la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,

concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario

nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla

occupazione giovanile), 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre

1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle

minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti

dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), 1, del

decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito nella legge 21

febbraio 1977, n. 29 (Norme relative al trattamento assistenziale dei

ciechi civili e dei sordomuti), 1, secondo comma, della legge 21

marzo 1988, n. 93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988,

n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed

invalidi civili ultrasessantacinquenni), 26 della legge 30 aprile

1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in

materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del

decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile

1974, n. 114 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1991 dal Pretore di Fermo nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra De Marco Fausta ed altri e

I.N.P.S., iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 4 marzo 1991 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Bortolotti Fernanda e I.N.P.S.,

iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 15 maggio 1991 dal Pretore di Milano nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Granata Italia e I.N.P.S.,

iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento civile promosso da Fausta De Marco e altri

otto ricorrenti nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere il

riconoscimento del diritto alla pensione sociale sostitutiva di

quella dell'invalidità civile, il Pretore di Fermo - rilevato che i

ricorrenti, erano invalidi civili totalmente inabili ma, avendo

presentato la domanda per l'accertamento della loro invalidità dopo

il compimento dei sessantacinque anni, non potevano più fruire della

pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge 30

marzo 1971, n. 118, né della pensione sociale erogata dopo il

sessantacinquesimo anno ai titolari della pensione di invalidità

civile, ed in sostituzione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 19

della medesima legge - ha sollevato - con ordinanza del 15 febbraio

1991, (r.o. n. 239/91 - questione di legittimità costituzionale, per

contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del combinato

disposto degli articoli:

a) 12 (rectius, 19) della legge 30 marzo 1971, n. 118, (che dispone

il tramutamento della pensione di invalidità civile in pensione

sociale); b) 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29

febbraio 1980, n. 33; c) 6 e 8 del decreto legislativo del 23

novembre 1988, n. 509, rilevando che l'insieme di tali norme preclude

il diritto alla pensione sociale a soggetti ultrasessantacinquenni,

in condizioni di salute tali da poter essere riconosciuti invalidi

civili, ma che abbiano proposto domanda dopo il compimento dei

sessantacinque anni, con la conseguenza che a pari condizioni di

età, salute e reddito, il diritto alla pensione sociale risulta

dipendere da un criterio discretivo, quello costituito dalla data di

insorgenza dell'inabilità, che il giudice a quo ritiene irrazionale,

in quanto ininfluente sotto il profilo della necessità e della

meritevolezza.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha eccepito

preliminarmente l'inammissibilità della questione, osservando che in

realtà, la pretesa disparità di trattamento fra invalidi civili

infra ed ultrasessantacinquenni, al momento della presentazione della

domanda, non deriverebbe dal limite di età ma dalla diversità dei

limiti di reddito previsti, dalla normativa vigente, in misura più

favorevole per la concessione della pensione di invalidità civile e

più restrittiva per la pensione sociale.

Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto che la questione è comunque

infondata, in quanto "il realizzare l'omogeneizzazione, a parità di

condizioni tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di

bisogno, così come por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di

prestazione, è compito che spetta al legislatore e non alla Corte"

(Corte cost., sentenza n. 769 del 1988). La Corte stessa, ha

osservato l'Avvocatura, ha del resto ripetutamente escluso che, ai

fini dell'art. 3, siano comparabili pensioni distinte.

3. - Nel procedimento civile che Fernanda Bortolotti, riconosciuta

invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore

ai due terzi (90 per cento), aveva proposto nei confronti

dell'I.N.P.S. al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto

alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, a seguito del diniego a lei opposto dall'istituto in ragione

del fatto che essa aveva redditi di importo superiore al limite

previsto per la concessione di tale prestazione, il Pretore di

Modena, con ordinanza del 2 novembre 1989 (r.o. n. 38/1990), sollevò

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 quale sostituito dalla legge di

conversione 21 febbraio 1977, n. 29 e dell'art. 14 septies del

decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 quale aggiunto dalla legge di

conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non

estendevano alla pensione sociale corrisposta agli

ultrasessantacinquenni la previsione di nuovi e più favorevoli

limiti di reddito disposta invece ai fini del conseguimento della

pensione e dell'assegno d'invalidità civile, in particolare

escludendo la rilevanza del reddito del coniuge.

La Corte, con ordinanza n. 219 del 1990 avendo rilevato che

dall'ordinanza di rimessione non risultava che fosse stata presa in

considerazione la successiva norma di cui all'art. 2 della legge 29

dicembre 1988, n. 544, che, sostituendo l'art. 2 della legge n. 140

del 1985, aveva disposto un aumento della pensione sociale spettante

"anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito"

ed aveva introdotto variazioni circa il computo dei redditi ostativi

al suo conseguimento, dispose la restituzione degli atti al giudice a

quo onde consentirgli di riesaminare la rilevanza della questione

alla stregua della citata disposizione.

Essendo stato riassunto il processo, con ordinanza del 4 marzo

1991 (r.o. n. 332/91) il medesimo Pretore ha nuovamente rimesso alla

Corte la questione di costituzionalità già sollevata, esponendo che

la rilevanza della questione sussisteva anche alla luce della nuova

disposizione. Quest'ultima, infatti, aveva previsto un aumento della

pensione sociale a favore di coloro che sono titolari di detta

pensione nonché di coloro che non lo sono per mancanza dei relativi

requisiti reddituali. Per il diritto alla corresponsione di tali

aumenti la norma aveva stabilito determinati limiti di reddito

personale e di reddito personale cumulato con quello del coniuge,

pari, rispettivamente, nel 1988, a lire 4.897.650 e a lire 10.467.750

e, nel 1989, a lire 5.035.550 e a lire 11.046.550. La ricorrente

godeva invece, nel 1988, di un reddito personale annuo di lire

223.000, che ammontava peraltro a lire 16.296.000 cumulandolo con

quello del coniuge. Nel 1989 i due dati erano stati pari,

rispettivamente, a lire 252.000 e a lire 19.148.000. La stessa non si

trovava quindi nelle condizioni richieste per poter usufruire delle

maggiorazioni predette e tanto meno della pensione sociale base, per

la quale rimanevano operanti i limiti ostativi già indicati nella

prima ordinanza di rimessione (i quali, per il triennio 1987-1989

erano variati da lire 3.035.500 a lire 3.428.550 quello relativo al

reddito personale e da lire 12.398.950 a lire 14.504.200 quello

relativo al reddito cumulato con quello del coniuge).

Ciò premesso, il giudice a quo ricordava che la Corte

Costituzionale, con le sentenze nn. 769 del 1988, 286 del 1990 e 75

del 1991, aveva affermato l'esigenza di riequilibrare i requisiti

reddituali prescritti per la pensione di invalidità civile e per la

pensione sociale, restituendo a coerenza un sistema la cui

sopravvenuta disomogeneità finiva per determinare serie

sperequazioni, non sempre giustificabili, con riflessi negativi su

situazioni di effettivo bisogno.

Stante il persistere del comportamento omissivo del legislatore,

il quale non aveva ancora ovviato, nonostante il triplice richiamo

della Corte, alla situazione di incoerenza normativa da quest'ultima

rilevata, il Pretore di Modena ribadiva i dubbi di costituzionalità

già espressi nella precedente ordinanza, nella quale il contrasto

con l'art. 38 era stato prospettato rilevandosi che tale norma

sancisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale di ogni

cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per

vivere, senza fare alcuna distinzione a seconda che tale inabilità

derivi da alterazione delle condizioni di salute ovvero dal

raggiungimento di una determinata età. Invalidità e vecchiaia, del

resto, sono considerati allo stesso modo, agli effetti della

previdenza sociale, dal secondo comma dell'art. 38: la

diversificazione operata invece dal legislatore tra due prestazioni

aventi l'identica finalità di liberare dal bisogno colui che è

inabile al lavoro non avrebbe quindi - secondo l'ordinanza di

rimessione - alcuna giustificazione costituzionalmente apprezzabile e

si porrebbe pertanto in contrasto con il principio di uguaglianza di

cui al primo comma dell'art. 3, nonché con il compito, imposto alla

Repubblica dal secondo comma del medesimo articolo (e di cui il primo

comma dell'art. 38 costituisce specificazione), di rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la

libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana.

4. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e comunque

l'infondatezza della questione, in quanto la stessa riguardava scelte

discrezionali riservate al legislatore ordinario, come la Corte aveva

statuito con la sentenza n. 769 del 1988. Comunque, aggiungeva

l'Avvocatura, la norma di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 544

aveva eliminato la sperequazione ipotizzata dal giudice a quo.

Le parti private non si sono costituite.

5. - Con ordinanza del 15 maggio 1991 (r.o. n. 565/91), il Pretore

di Milano ha sollevato questione di costituzionalità: a) dell'art.

1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, di conversione

del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, "nella parte in cui limita

alle posizioni già definite la 'sanatoria', senza estenderla agli

ultrasessantacinquenni che avevano presentato domanda di

riconoscimento di invalidità per ottenere la pensione sociale sulla

base dei requisiti economici richiesti per la pensione di

invalidità", per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

b) dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1977, n. 29 (di conversione

del decreto- legge 23 dicembre 1976, n. 850), dell'art. 14 septies

della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (di conversione del decreto-legge

30 dicembre 1979, n. 663) e dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 e successive modificazioni, "nella parte in cui stabiliscono

limiti di reddito diversi a seconda della prestazione: pensione di

inabilità, assegno di invalidità e pensione sociale", per contrasto

con gli artt. 3 e 38 Cost.

Dopo aver motivato sulla rilevanza delle questioni ai fini della

decisione della causa, il Pretore argomenta la questione sub a)

mediante mero richiamo all'ordinanza di remissione decisa da questa

Corte con sentenza n. 286 del 1990, dichiarando di non condividere

l'impostazione di tale sentenza.

La seconda questione è illustrata mediante l'affermazione che

"appare ingiustificato che si distingua tra soggetti di eguale

reddito e parimenti inabili a seconda che l'invalidità sia

riconosciuta prima o dopo il 65° anno di età".

6. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e comunque

l'infondatezza della prima delle questioni sollevate dal giudice a

quo, che era stata già esaminata e respinta dalla Corte

costituzionale con le sentenze nn. 286 del 1990 e 75 del 1991.

Ugualmente inammissibile e infondata era la seconda questione,

poiché rientra nella discrezionalità del legislatore considerare in

maniera diversa situazioni che siano diverse sul piano personale. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte

questioni analoghe: pertanto i relativi giudizi possono essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

Delle varie questioni sollevate, una - la prima di quelle proposte

dal Pretore di Milano - può essere immediatamente risolta con una

pronunzia di manifesta infondatezza.

Il giudice remittente, infatti, sottopone nuovamente all'esame di

questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, di conversione del

decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, nella parte in cui, secondo

l'interpretazione accolta dal giudice a quo, limita alle posizioni

già definite la "sanatoria" disposta con il suddetto provvedimento,

senza estenderla ai soggetti ultrasessantacinquenni che avevano

presentato - durante la vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n.

495, non convertito - domanda di riconoscimento dell'invalidità ai

fini del conseguimento della pensione sociale sulla base dei

requisiti economici richiesti per la pensione o l'assegno di

inabilità.

La medesima questione è stata già decisa da questa Corte con le

sentenze nn. 286 del 1990 e 75 del 1991 e dichiarata non fondata,

anche con specifico riferimento a quella, tra le interpretazioni

possibili, che la denunzia del giudice a quo recepisce e presuppone.

Poiché non è dato cogliere profili nuovi nell'ordinanza di

remissione - invero carente di motivazione sul punto - la questione

così sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

2. - Le altre censure riguardano la disciplina delle c.d.

condizioni reddituali richieste per il diritto alla pensione o

all'assegno di invalidità di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30

aprile 1971, n. 118 e per il diritto alla pensione sociale di cui

all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Attualmente - a seguito di una non lineare evoluzione legislativa

che questa Corte ha già descritto nelle sentenze nn. 278 del 1984 e

75 del 1991 e che ha avuto ulteriori sviluppi con l'art. 12 della

legge 30 dicembre 1991, n. 412 - la disciplina investita dalle

denunzie in esame può essere così sintetizzata nei suoi lineamenti

essenziali (prescindendo, cioè, da pur rilevanti elementi di

dettaglio):

a) per aver diritto alla pensione sociale prevista per i

cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito occorre che il

soggetto abbia un reddito personale non superiore ad un importo annuo

di circa 4 milioni ed è richiesto anche che, sommando il suo reddito

a quello del coniuge, l'importo che ne risulta non sia superiore a

circa 17 milioni (art. 26 legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 3 legge

3 giugno 1975, n. 160, art. 28 legge 21 dicembre 1978, n. 843). Sono

peraltro previsti limiti diversi - ma in misura qui non significativa

- per il diritto alla maggiorazione della pensione sociale prevista

dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e, prima, dall'art.

2 della legge 15 aprile 1985, n. 140);

b) per aver diritto alla pensione di inabilità prevista per gli

invalidi totali occorre che il soggetto abbia un età inferiore a 65

anni e un reddito personale non superiore a circa 16 milioni; nessun

rilievo ha invece il reddito del coniuge, quale che ne sia

l'ammontare (art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.

663, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33);

c) infine, per aver diritto all'assegno di inabilità previsto

per gli invalidi parziali occorre che il soggetto non abbia compiuto

65 anni, che sia "incollocato al lavoro" e che il suo reddito

personale annuo non sia superiore a circa 4.300.000 lire; anche per

tale beneficio non ha alcun rilievo il reddito del coniuge (art. 14

septies del citato decreto-legge n. 663 del 1979, art. 9 decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge dalla legge 26

febbraio 1982, n. 54; art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412);

d) i mutilati e gli invalidi civili titolari di pensione o

assegno di invalidità vedono sostituite tali prestazioni, dopo il

compimento del sessantacinquesimo anno, con la pensione sociale

corrisposta dall'I.N.P.S., ma il Ministero dell'interno continua a

corrispondere loro, a titolo di assegno ad personam, la eventuale

differenza tra tale trattamento e quello in precedenza spettante. Le

condizioni reddituali per godere di tale pensione sociale sostitutiva

non sono peraltro quelle richieste in generale per la pensione

sociale, ma rimangono quelle - più favorevoli - previste per la

pensione o l'assegno di invalidità civile (art. 19 legge 30 marzo

1971, n. 118; art. 11 legge 18 dicembre 1973, n. 854; art. 8 decreto

legislativo 23 novembre 1988, n. 509).

3. - Le ordinanze di rimessione, pur investendo disposizioni diverse, in sostanza lamentano la disparità di trattamento sussistente

tra invalidi ultrasessantacinquenni a seconda che l'invalidità sia

insorta dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età,

ovvero che si protragga da epoca antecedente. Tale disparità di

trattamento sarebbe determinata dalle diverse condizioni reddituali

stabilite per l'accesso, rispettivamente, alla pensione sociale

diretta, per i primi, e alla pensione sociale ottenuta in

sostituzione del trattamento di invalidità già goduto prima dei

sessantacinque anni, per i secondi: in particolare, le doglianze

insistono sul problema del c.d. cumulo, e cioè della rilevanza -

prevista per l'attribuzione della sola pensione sociale diretta - del

reddito del coniuge nella determinazione del limite massimo di

reddito compatibile con il godimento della prestazione.

Secondo i giudici a quibus, questa previsione di requisiti di

reddito differenti, attesa l'identica situazione di invalidità e di

età delle due categorie poste a raffronto, sarebbe, nel caso,

discriminatoria ed irragionevole, e perciò contraria, per vari

aspetti, agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

4. - Questa Corte è già stata investita più volte del vaglio di

costituzionalità della normativa in esame. In tali occasioni essa ha

sottolineato la necessità di porre rimedio all'incoerenza del

sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento,

rispettivamente, dei trattamenti di inabilità e della pensione

sociale, mediante un appropriato riequilibrio che realizzi un

adeguato contemperamento degli interessi in gioco (sentenze nn. 769

del 1988, 286 del 1990 e 75 del 1991). Nel far ciò, essa ha ritenuto

che tale operazione dovesse essere effettuata dal legislatore,

occorrendo non già realizzare una mera parificazione di singole

previsioni legislative, ma riconsiderare l'intero sistema nei suoi

vari aspetti, elaborando criteri di determinazione dei limiti di

reddito capaci di produrre una complessiva omogeneizzazione dei

trattamenti, nella quale trovino un idoneo bilanciamento le istanze

discendenti da analogia di condizioni e le esigenze connesse invece a

profili particolari (come, per esempio, quelli propri della categoria

degli invalidi assoluti). Tale obiettivo non è stato ancora

raggiunto, anche se, successivamente a queste decisioni, e nelle more

del presente giudizio, il legislatore, con l'art. 12 della legge 30

dicembre 1991, n. 412, ha assimilato totalmente, con effetto dal 1°

gennaio 1992, il limite di reddito individuale valevole per la

concessione dell'assegno mensile agli invalidi parziali a quello

stabilito per la pensione sociale. Il diverso limite individuale

vigente per gli invalidi assoluti è rimasto invece invariato, come

pure la previsione del c.d. cumulo, limitata ai soli aspiranti alla

pensione sociale.

5. - Per quanto concerne le specifiche doglianze qui prospettate,

esse, pur intendendo colpire principalmente, come s'è detto, la

diversa disciplina del cumulo, tuttavia, là dove investono

genericamente i limiti di reddito dei trattamenti di invalidità e

della pensione sociale (è il caso di quelle sollevate dai Pretori di

Fermo e di Milano), pongono in dubbio anche la legittimità del

differente regime dei tetti di reddito personale valevoli per le

dette prestazioni.

In proposito, si deve notare innanzi tutto che queste censure in

realtà possono coinvolgere soltanto il limite stabilito, da un lato,

per gli invalidi assoluti, dall'altro per gli aspiranti alla pensione

sociale. Infatti quest'ultimo e quello valevole per gli invalidi

parziali sono già da tempo sostanzialmente equivalenti e

recentemente, come si è ora ricordato, sono stati eguagliati del

tutto: pertanto, ove riferite a tale comune limite individuale, le

censure debbono ritenersi non fondate.

Questa Corte, nella sua pregressa giurisprudenza, al fine di

valutare il meccanismo della trasformazione del trattamento di

invalidità in quello di pensione sociale, aveva ritenuto non

irrazionale il presupposto della tendenziale indistinguibilità tra

invalidità parziale e inabilità dovuta all'età. Nel contempo,

però, aveva ripetutamente sottolineato la diversità e specialità

della condizione degli invalidi assoluti, fatti correttamente oggetto

di un trattamento di maggior favore.

Di conseguenza, non sarebbe certamente possibile porre a

raffronto, per il punto che qui interessa, la condizione di questi

ultimi con quella degli anziani non afflitti da menomazioni diverse

dall'attenuata capacità psico-fisica normale nell'età avanzata.

Le questioni ora all'esame della Corte, e in ispecie quella

proposta dal Pretore di Fermo, tuttavia, non prospettano un simile

raffronto, ma, come s'è detto all'inizio, comparano le situazioni di

soggetti tutti anziani e tutti egualmente invalidi, differenziate -

quanto alle necessarie condizioni reddituali personali, e quindi alla

possibilità di godere del trattamento assistenziale - per il solo

fatto che per gli uni l'invalidità sarebbe stata riconosciuta prima,

per gli altri dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età.

In proposito è da osservare che, pur indubbiamente identica

potendo essere la condizione di fatto finale - l'inabilità assoluta

- non può ritenersi irrilevante, ai fini della valutazione degli

elementi necessari per la determinazione dello stato di bisogno, il

tempo in cui tale condizione si è prodotta: ben diversa è infatti

la situazione di chi si trova ad essere in età avanzata sprovvisto

di reddito perché durante la sua vita pregressa l'invalidità gli ha

impedito di procurarsi mediante il lavoro il reddito necessario per

vivere nonché la garanzia previdenziale per la vecchiaia,

imponendogli prolungati e rilevanti costi umani ed economici,

rispetto a quella di colui la cui storia personale non ha registrato

un simile impedimento.

Di conseguenza, la rilevata disomogeneità delle situazioni,

mentre non esclude un intervento del legislatore che attenui

l'indubbio rigore dei requisiti reddituali personali per il

percepimento della pensione sociale diretta posti a carico

dell'invalido totale divenuto tale dopo i sessantacinque anni, conduce a ritenere che la lamentata disparità di trattamento non sia

lesiva del principio di uguaglianza.

6. - Le medesime considerazioni inducono a negare anche che, sotto

il profilo ora considerato, sia privo di fondamento giustificativo il

differente trattamento tra anziani invalidi determinato dalla

previsione, esclusivamente per l'ammissione alla pensione sociale

diretta - e quindi a carico dei soli anziani divenuti invalidi dopo

il compimento del sessantacinquesimo anno - del cumulo del reddito

personale con quello del coniuge.

Tuttavia, per altro verso, la previsione rigida e indiscriminata

del cumulo per tutti gli anziani - e cioè sia per coloro che vedano

normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia, sia per

coloro che invece divengano effettivamente e propriamente invalidi, e

di conseguenza incapaci di attendere in piena autonomia alle

attività e alle occupazioni proprie della loro età - non può non

dirsi in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

Tale previsione infatti arbitrariamente parifica situazioni di per

sé evidentemente diverse, che comportano differenti esigenze di

assistenza ed esigono perciò anche una valutazione differenziata del

ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà

coniugale e quella collettiva.

Da tale punto di vista, il livello di reddito del coniuge oltre il

quale è giustificato escludere l'intervento dello Stato non può

essere lo stesso sia per le ipotesi in cui all'età avanzata si

collega solamente uno stato di bisogno economico, sia per le

situazioni in cui il coniuge è chiamato a sopperire - anche mediante

l'impiego di risorse finanziarie - ad esigenze di cura ed assistenza

ulteriori e ben più gravose, anche se non assimilabili a quelle

necessarie a fronteggiare le drammatiche condizioni poste a

presupposto della concessione all'anziano della provvidenza,

specifica e aggiuntiva, dell'indennità di accompagnamento (art. 6

d.P.R. 23 novembre 1988, n. 509; sentenza n. 346 del 1989).

Nelle predette situazioni, l'art. 38 della Costituzione - secondo

quanto questa Corte ha già affermato (sentenza n. 75 del 1991) -

richiede che la solidarietà collettiva non si limiti ad intervenire

soltanto allorquando i redditi cumulati dei coniugi siano talmente

contenuti da consentire loro una condizione di vita assolutamente

modesta.

Non esistendo nell'ordinamento alcun criterio, che possa dirsi

costituzionalmente obbligato, per differenziare adeguatamente il regime del cumulo nelle suddette situazioni, questa Corte deve

limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26

della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui non prevede, a favore

degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di

età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato

di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del

coniuge.

La configurazione di simile meccanismo, è rimessa alla

discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi sopra

enunciati e secondo i criteri chiariti da questa Corte nella sentenza

n. 295 del 1991.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come

modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,

convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della

legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il

limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al

conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo

differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni

divenuti invalidi;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n.

850, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme relative

al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti),

sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con le

ordinanze emesse in data 4 marzo e 15 maggio 1991 dai Pretori di

Modena e di Milano;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 septies del decreto- legge 30 dicembre

1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento

del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti

stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno

1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), sollevata con riferimento

agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione con ordinanze emesse,

rispettivamente, in data 4 marzo, 15 maggio e 15 febbraio 1991 dai

Pretori di Modena, Milano e Fermo;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118

(Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in

favore di mutilati ed invalidi civili) e degli artt. 6 e 8 del

decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione

delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei

benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime

categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio

1988, n. 291), sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della

Costituzione con ordinanza in data 15 febbraio 1991 dal Pretore di

Fermo;

5) dichiara manifestamente non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

21 marzo 1988, n. 93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio

1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati

ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), sollevata con riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione con ordinanza in data 15 maggio

1991 dal Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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