A decorrere dal 1 gennaio 1964, fermo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e' posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attivita' di servizio. Per porre le gestioni anzidette in condizioni di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura del contributo per la assicurazione contro le malattie, stabilita per ciascuna gestione dell'assicurazione predetta. La misura dell'addizionale di cui al precedente comma e' determinata con le stesse forme e modalita' con cui e' determinata la misura del contributo a cui la stessa si addiziona. La misura dell'addizionale, di cui al precedente comma, sara' determinata, con decreto del Presidente della Repubblica, entro il 31 dicembre 1963, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia ai pensionati relativo a ciascuna gestione, sentiti i consigli di amministrazione degli Enti gestori dell'assicurazione di malattia interessati. A decorrere dalla data indicata al primo comma, il "Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati" riprendera' la denominazione di "Fondo per l'adeguamento delle pensioni".1a1b2a

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194

1a

Il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, ha disposto (con l'art.1) che " L'addizionale contributiva di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, dovuta agli Enti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle retribuzioni corrisposte a tutti i lavoratori dipendenti che, dopo il pensionamento, sono assistiti, quali pensionati, dall'Ente o Istituto al quale l'addizionale stessa si riferisce, e' determinata nelle seguenti misure: 3,80% per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; 2,80% per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura; 3,80% per l'istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola"; 3,25% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento; 2,80% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano; 1,15% per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo; 0,70% per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico. Per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali l'addizionale di cui al precedente comma e' pari al 2,80% dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilita', di cui l'1,05% a carico del dipendente, nonche' all'1,33% delle quote di aggiunta di famiglia, di cui lo 0,50% a carico del dipendente, considerando tali emolumenti limitatamente all'80% della loro misura lorda. Ha inoltre disposto (con l'art.3) che " L'addizionale contributiva di cui al precedente articolo 1, e' dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1964."

D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

1b

con decorrenza dal 1 marzo 1966

Il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 1) la soppressione dell'addizionale contributiva prevista, a favore dell'E.N.P.A.S.. e che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 marzo 1966.

D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, come modificato dalla L. 7 gennaio 1970, n. 5

2a

Il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, come modificato dalla L. 7 gennaio 1970, n. 5, ha disposto (con l'art.1) che " A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, e' elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni."

Testo vigente dal 7 febbraio 1970

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 112/1969

    Questione infondata
    26 giugno 1969

    Cfr.: sent. n. 21/1969.

    Art. 5 Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati · Art. 76 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 92/1969

    Questione infondata
    14 maggio 1969

    V. sent. n. 21 del 1969.

    Art. 1 Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie · Art. 5 Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati · Art. 23 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1965 al 7 febbraio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, come modificato dalla L. 7 gennaio 1970, n. 5

    Il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, come modificato dalla L. 7 gennaio 1970, n. 5, ha disposto (con l'art.1) che " A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, e' elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1443~art5 · fonte del testo

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