Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1969 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo

comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, promossi come appresso:

1) ordinanza 2 maggio 1968 (pervenuta il 21 dicembre 1968) del

tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra la C.I.E.

Compagnia impianti elettrici s.p.a. e l'I.N.A.M. - Istituto nazionale

per l'assicurazione contro le malattie - iscritta al n. 273 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;

2) ordinanza 16 ottobre 1968 del tribunale di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Fasolini Benito e l'I.N.A.M. iscritta

al n. 18 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n.52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del

Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che in ambedue le ordinanze suddette si è proposta, in

modo identico, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo

comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, perché, in violazione

degli artt. 23 e 76 della Costituzione, non determinano il criterio cui

deve attenersi il potere esecutivo nel fissare la misura dei contributi

e delle addizionali dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le

malattie;

che pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico

provvedimento;

che nessuna delle patti si è costituita in giudizio.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 21 del 13 febbraio

1969, ha già dichiarato non fondata la stessa questione di

legittimità costituzionale;

che non si adducono né sussistono nuovi motivi perché si sia

indotti a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956,

n. 307, e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n.

1443, proposta, in riferimento agli articoli 23 e 76 della

Costituzione, dal tribunale di Pescara con ordinanza 2 maggio 1968 e

dal tribunale di Brescia con ordinanza 16 ottobre 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ-

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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