In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi del precedente articolo, l'istituto, Ente, o Cassa tenuto ad erogare l'assistenza di malattia per altro titolo, deve versare a quello sul quale grava l'onere per l'assistenza di malattia:

  • a)i contributi per esso riscossi per l'assicurazione contro le malattie, se si tratta di pensionato assicurato obbligatoriamente contro le malattie in quanto esercente una attivita' lavorativa ovvero quale familiare a carico di lavoratore, limitatamente, per quest'ultimo caso, alle assicurazioni di malattia previste rispettivamente per i coltivatori diretti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per gli artigiani dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e per gli esercenti attivita' commerciali, dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397;
  • b)l'importo corrispondente al costo medio unitario per assistibile, rilevato sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio precedente, che l'Istituto, Ente o Cassa di malattia avrebbe dovuto sostenere, se si tratta di pensionato avente titolo all'assistenza di malattia quale familiare a carico di persona assicurata come lavoratore dipendente da terzi. In luogo della procedura di cui al precedente comma, i rapporti economici derivanti per effetto delle opzioni per l'assistenza di malattia prevista per i pensionati potranno tra gli Istituti, Enti o Casse di malattia essere annualmente definiti forfettariamente mediante convenzioni, tenuto conto al riguardo del numero delle opzioni e del costo medio unitario per assistibile rilevato per l'esercizio precedente dall'istituto, Ente o Cassa debitore.

Testo vigente dal 18 agosto 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;975~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari