Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale e' tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticita', la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti.1 Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice e' tenuto altresi' ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n.440 (in G.U. 1a s.s. 20/4/1988, n.16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art.9, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", anziche' le parole "puo' avvalersi"."

Testo vigente dal 21 aprile 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 440/1988

    Ha colpito questo articolo
    14 aprile 1988

    L'indipendenza del giudice penale risulta compromessa dalla limitazione alla sua libertà di scelta dell'esperto, quale risulta dalla normativa (in materia di repressione della contraffazione od alterazione di opere d'arte), che - in deroga alle regole generali (art. 314 cod.proc.pen.) e in via transitoria (fino alla istituzione di un albo dei consulenti tecnici) -, impone al giudice (anziché consentirgli semplicemente) di rivolgersi all'autorità amministrativa competente (Ministro per i beni culturali) e di seguirne le indicazioni, senz'alcun altro margine di discrezionalità che quello, per giunta eventuale, di esprimere una preferenza quando la designazione ministeriale comprenda più nominativi in via alternativa. Pertanto, per violazione dell'art. 104, comma primo, Cost., è costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma primo, della Legge 20 novembre 1971, n. 1062, nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", anziché le parole "può avvalersi". - S.n. 63/1963 e 149/1974.

    Art. 9 Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1971 al 21 aprile 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n.440 (in G.U. 1a s.s. 20/4/1988, n.16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art.9, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", anziche' le parole "puo' avvalersi"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1062~art9 · fonte del testo

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