Corte costituzionale

Sentenza n. 440/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od

alterazione di opere d'arte), promosso con ordinanza emessa il 3

gennaio 1985 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel

procedimento penale a carico di La Bianca Ermenegildo, iscritta al n.

114 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 143- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento a carico di La Bianca Ermenegildo,

imputato del reato di cui agli artt. 3 e 5 della legge 20 novembre

1971, n. 1062, per la vendita di un dipinto falsamente attribuito al

pittore cubano Wilfredo Lam, nel frattempo deceduto, il giudice

istruttore del Tribunale di Firenze - premesso di essersi

reiteratamente rivolto al Ministro per i beni culturali e ambientali

al fine di ottenere le indicazioni necessarie per addivenire alla

nomina di un perito, ma di non aver mai potuto espletare

l'accertamento tecnico perché le persone di volta in volta indicate

dal Ministro avevano tutte declinato l'incarico, dichiarando di non

conoscere l'opera originale del Lam - ha, con ordinanza del 3 gennaio

1985, denunciato, in riferimento agli artt. 104, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 9 della

legge 20 novembre 1971, n. 1062. È, infatti, tale articolo a rendere

"obbligatorio per l'autorità giudiziaria di avvalersi, nei

procedimenti penali come quello di specie, di periti indicati dal

Ministero della Pubblica Istruzione (oggi Ministero per i beni

culturali e ambientali) e ciò fino a quando non sia istituito l'albo

dei consulenti tecnici in materia d'opere d'arte, la cui costituzione

al momento è ancora al di là da venire".

2. - A risultare violato sarebbe, anzitutto, l'art. 104, primo

comma, della Costituzione, in quanto la norma denunciata, con il

vietare al giudice - obbligato a rivolgersi ad un organo

amministrativo - la scelta del perito, "determina una lesione

dell'autonomia e indipendenza della magistratura": lesione tanto più

grave, ove "si consideri che, non essendo possibile al Magistrato

supplire alla mancata o inidonea designazione del perito da parte del

Ministero per i beni culturali e ambientali", il divieto di nomina

del perito da parte del giudice finisce con l'attribuire "di fatto"

alla pubblica amministrazione la facoltà "di bloccare e impedire

l'espletamento della funzione giurisdizionale sino ad arrivare a

sottrarre l'imputato al giudizio di innocenza o di colpevolezza ove

ad esempio intervenga la prescrizione come si sta verificando nel

caso di specie".

Anche il diritto di difesa dell'imputato, "sotto la specie del suo

diritto ad una pronta definizione della propria posizione

processuale", risulterebbe leso ("come si sta verificando nel caso

concreto") dalla possibilità di designazione da parte del Ministero

"di periti incompetenti, con una conseguente stasi processuale a

tempo indeterminato".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143- bis del 1985.

La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Ad avviso del giudice a quo, l'art. 9 della legge 20 novembre

1971, n. 1062, violerebbe gli artt.104, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione.

La norma denunciata, "vietando al magistrato di scegliere il

perito cui affidare la perizia pittorica e obbligandolo nel contempo

a rivolgersi ad un organo amministrativo" per averne l'indicazione

della persona alla quale conferire il relativo incarico,

comporterebbe, da un lato, "una lesione all'autonomia e indipendenza

della magistratura, che, nell'espletamento della funzione

giurisdizionale, non può essere subordinata... a organi

amministrativi" e, dall'altro, "una lesione al diritto di difesa

dell'imputato", potendosi verificare una "stasi processuale a tempo

indeterminato", qualora, come nel caso di specie, i periti via via

indicati dal ministro competente su richiesta del giudice si

dichiarino tutti non in grado di accettare l'incarico.

Poiché è il primo comma dell'art. 9 della legge 20 novembre

1971, n. 1062, a stabilire che, nei procedimenti per reati di

contraffazione od alterazione di opere d'arte, "fino a quando non sia

istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte,

il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro" per i beni

culturali e per l'ambiente (subentrato al Ministro della pubblica

istruzione in forza dell'art.2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n.

657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5), la questione

sottoposta al vaglio della Corte coinvolge, ovviamente, una parte

soltanto dell'articolo impugnato dall'ordinanza di rimessione.

2. - La questione è fondata.

Il principio di indipendenza della magistratura, sancito dal primo

comma dell'art.104 della Costituzione con riguardo ad ogni giudice,

singolo o collegiale, in stretta correlazione all'autonomia

dell'ordine giudiziario, garantita dal medesimo comma, e in diretta

derivazione dall'art.101, secondo comma, della Costituzione, non può

non considerarsi scalfito da una norma che condiziona ad un atto

vincolante di un'autorità amministrativa l'esercizio della funzione

giurisdizionale in un momento particolarmente delicato del processo,

quale è quello della scelta del perito.

L'indipendenza del giudice penale risulta compromessa proprio

dall'impossibilità di provvedere direttamente, una volta ritenuta

necessaria la perizia artistica, alla nomina dell'esperto, stante

l'obbligo di rivolgersi all'autorità amministrativa competente e di

seguirne le indicazioni, senz'alcun altro margine di discrezionalità

che quello, per giunta eventuale, di esprimere una preferenza quando

la designazione ministeriale comprenda più nominativi in via

alternativa.

La deviazione dalle regole generali fissate nell'art. 314 del

codice di procedura penale, che demandano al giudice la libera scelta

del perito, va ben al di là delle deroghe in precedenza apportate

dal legislatore a questa fondamentale disposizione. Così, nelle

ipotesi previste dagli artt.1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n.

190, subentrati agli artt.44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre

1925, n. 2033, tutti ritenuti non in contrasto con gli artt. 24 e 102

della Costituzione dalle sentenze n. 63 del 1963 e n. 149 del 1974,

la limitazione nella scelta del perito, da effettuarsi tra

"determinati istituti", prescinde dall'intervento di qualsiasi

autorità amministrativa, trattandosi di "istituti" indicati dalla

stessa legge.

3. - A difesa della norma censurata non basta richiamare le

esigenze cui ha inteso far fronte la legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Se esse possono valere a giustificare l'introduzione di una deroga al

consueto regime di scelta del perito, non altrettanto si può dire

riguardo al particolare tipo di deroga previsto per la prima ed

immediata applicazione della nuova normativa sulla contraffazione ed

alterazione di opere d'arte.

Tali esigenze emergono con chiarezza dai lavori preparatori della

legge. Premesso che "La produzione dei falsi, che era tempo addietro

marginale e quindi individuabile ed eliminabile facilmente, sta

dilagando ed ha assunto in più casi un carattere semi-industriale",

con tanto di "laboratori che notoriamente servono alla produzione di

falsi destinati al mercato" (relazione al disegno di legge,

comunicato alla Presidenza del Senato il 21 novembre 1969, n. 960

della V legislatura), si è posto, fra l'altro, l'accento sulla

necessità di "stare bene attenti a chi affidare la possibilità di

stabilire se l'opera d'arte sia o non sia falsa", occorrendo la

certezza "che i periti in questione siano all'altezza della

situazione" (intervento del Sottosegretario per la grazia e giustizia

alla IV Commissione del Senato in sede legislativa, seduta del 20

luglio 1971, pag. 884), tanto più date le gravi conseguenze

derivanti dalla riscontrata falsità dell'opera (pena detentiva fino

a quattro anni, confisca obbligatoria, divieto di vendita senza

limiti di tempo delle cose confiscate nelle aste dei corpi di reato,

pubblicazione plurima della sentenza di condanna).

Per soddisfare queste innegabili, apprezzabilissime, esigenze il

legislatore del 1971 ha mostrato di ritenere soluzione preferibile

quella consistente nella scelta del perito da parte del giudice

all'interno di un apposito "albo dei consulenti tecnici in materia di

opere d'arte", sul modello di quanto avviene nelle controversie

individuali di lavoro e nelle controversie in materia di previdenza e

di assistenza obbligatoria (artt. 424, primo comma, e 445, primo

comma, del codice di procedura civile), non senza qualche analogia

con quanto previsto dall'art. 21 del regio decreto 28 maggio 1931, n.

602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), che,

nei procedimenti per falsità in biglietti di banca o in monete

metalliche, richiede sia nominato perito dall'autorità giudiziaria

"un tecnico della Direzione generale della Banca d'Italia o della

Direzione generale del Tesoro". Trattandosi, peraltro, di una

soluzione che non può prescindere dalla previa individuazione di una

precisa cerchia di legittimati e, più specificamente, dalla previa

istituzione di un nuovo albo, operazione certo non attuabile in tempi

brevi, il legislatore del 1971 ha optato, nell'immediatezza, per una

soluzione indicata come provvisoria ("fino a quando non sia istituito

l'albo"): quella, appunto, che impone al giudice di rivolgersi al

Ministro per i beni culturali e per l'ambiente, "tenuto a sentire, in

relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, di cui si assume la

non autenticità, la designazione della competente sezione del

Consiglio Superiore delle belle arti", e di attenersi alla

conseguente indicazione ministeriale.

A parte ogni considerazione sull'ormai lungo periodo trascorso

dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1971, n. 1062, senza

che siano stati compiuti passi concreti verso l'istituzione dell'albo

dei periti in materia artistica (tutte le proposte ed i disegni di

legge presentati di legislatura in legislatura sono rimasti senza

seguito, fatta eccezione per un solo caso, in cui si è pervenuti

all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento: v. Assemblea del

Senato, seduta del 27 gennaio 1977, votazione ed approvazione del

disegno di legge n. 120 della VII legislatura, pag. 3084), la

soluzione prescelta, sia pure in via transitoria, dalla norma

censurata è inaccettabile a livello di legittimità costituzionale,

proprio per il fatto che al giudice viene imposto, anziché

semplicemente consentito, di richiedere ad un'autorità

amministrativa l'indicazione del perito.

Il comma all'esame di questa Corte va, quindi, dichiarato

illegittimo nella parte in cui si rivolge al giudice in termini di

obbligo ("deve avvalersi") e non di facoltà ("può avvalersi").

Resta con ciò assorbita l'ulteriore censura rivolta alla norma

denunciata sotto il profilo del contrasto con l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.9, primo comma,

della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla

contraffazione od alterazione di opere d'arte), nella parte in cui

adopera le parole "deve avvalersi", anziché le parole "può

avvalersi".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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