Art. 8 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non autentici, all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non e' possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, e' fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicita', alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1062~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari