Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nei precedenti articoli, salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato. Delle cose confiscate ai sensi del comma precedente e vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1062~art7 · fonte del testo
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