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[1]Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

[2]per l'esercizio 1961-62.............. L. 200.000.000 per l'esercizio 1962-63.............. L. 200.000.000 per l'esercizio 1963-64.............. L. 150.000.000 per l'esercizio 1964-65.............. L. 130.000.000 per l'esercizio 1965-66.............. L. 120.000.000 Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sara' provveduto, all'inizio di ogni esercizio, al riparto dei limiti di impegno summenzionati per assicurare l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge. Gli stanziamenti massimi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo in dipendenza dei limiti di impegno previsti dal precedente comma sono stabiliti negli importi annuali appresso indicati:

[3]per l'esercizio 1961-62.............. L. 200.000.000 per l'esercizio 1962-63.............. L. 400.000.000 per l'esercizio 1963-64.............. L. 550.000.000 per l'esercizio 1964-65.............. L. 680.000.000 dall'esercizio 1965-66 sino all'esercizio 1985-86............ L. 800.000.000 per l'esercizio 1986-87.............. L. 600.000.000 per l'esercizio 1987-88.............. L. 400.000.000 per l'esercizio 1988-89.............. L. 250.000.000 per l'esercizio 1989-90.............. L. 120.000.000 L'ammontare dei contributi per le opere e gli impianti di cui al precedente art. 7 non puo' superare il 30 per cento delle autorizzazioni previste nel primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art10 · fonte del testo

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