Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e' autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971. Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1971 si provvedera' con la corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalita' previste dalla presente legge.

Testo vigente dal 3 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;291~art8 · fonte del testo

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