Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1953 al 14 agosto 1965. Leggi il testo vigente →

Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno. Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle piu' urgenti necessita' dei Comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo. Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo. Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'organo tecnico competente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici. L'art. 15 e il primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono abrogati.

Testo in vigore dal 9 aprile 1953 al 14 agosto 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari