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Miscellanea
Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Legge 15 febbraio 1953, n. 184
- Aggiornato al
- 14 agosto 1965
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto…
- Art. 2L'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sostituito dal seguente. "Il Ministero dei…
- Art. 3Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 4Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sara' elevato al 5 per cento della…
- Art. 5Il termine di un triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949…
- Art. 6Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35…
- Art. 7Le domande degli enti diretti ad ottenere il contributo dello Stato su opere stradali…
- Art. 8Per contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti previsti dall'art. 11 della legge…
- Art. 9E' data facolta' all'Ente mutuatario, dopo l'emissione del decreto concessivo del…
- Art. 10Per provvedere mediante licitazione privata agli appalti delle opere da eseguire ai sensi…
- Art. 11E' in facolta' dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche consentire, nei limiti…
- Art. 12L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtu' delle leggi 23 settembre…
