Corte costituzionale

Ordinanza n. 537/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto

comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni

e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1984 dal

tribunale di Cremona, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1984

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335

dell'anno 1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il tribunale di Cremona, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della

legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi) nella parte in cui non prevedono, per il collezionista di

armi comuni da sparo e per il detentore di munizioni per armi comuni

da sparo, il medesimo trattamento previsto per il collezionista di

armi da caccia e per il detentore di munizioni da caccia, ovverossia

l'esclusione della licenza di collezione rilasciata dal questore per

la detenzione di armi fino al numero di sei e per la detenzione delle

relative munizioni sino al numero di mille;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che il diverso regime al quale è assoggettata la

detenzione di armi da caccia e del relativo munizionamento rispetto a

quello delle armi comuni da sparo (e delle munizioni di queste

ultime) trova giustificazione - come emerge dai lavori parlamentari

(cfr. Atti Camera, VI legislatura, II Sottocommissione, Seduta del 26

marzo 1975) nell'esigenza di consentire ai cacciatori di poter

cacciare diversi tipi di selvaggina;

che tale giustificazione appare ragionevole e quindi non risulta

violato il principio costituzionale di eguaglianza;

che, pertanto, la questione proposta dal tribunale di Cremona va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile

1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata,

in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Cremona con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:537 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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