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Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza. Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo e' subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni. L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorita' che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorita' medesima. Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e' punito a norma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia. Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.

Testo in vigore dal 21 aprile 1975 al 5 novembre 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art16 · fonte del testo

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