Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall'articolo 7, ne sono ammesse la produzione, l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attivita' siano muniti delle prescritte licenze dell'autorita' di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola. Sono, altresi', consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all'articolo 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purche' registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Testo vigente dal 21 aprile 1975

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art37 · fonte del testo

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