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Miscellanea
Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia
Legge 6 luglio 1962, n. 888
- Aggiornato al
- 25 luglio 1962
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Il contingente di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che il…
- Art. 2Le norme di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 199, sono estese al…
- Art. 3Gli ufficiali cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio…
- Art. 4Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956…
- Art. 5Gli appuntati e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dal…
- Art. 6I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli di 3ª classe cui si applicano le…
- Art. 7I sottufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio…
- Art. 8Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale del Corpo delle…
- Art. 9Le norme di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono estese a tutto il…
- Art. 10Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi…
- Art. 11Al personale mantenuto in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a norma…
- Art. 12Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualita' di impiegato non di…
- Art. 13All'onere di lire 23.792.000, derivante dall'attuazione della presente legge…
