Le norme di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 199, sono estese al seguente personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge:

  • 1)ufficiali assunti ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1945, n. 15, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1956, n. 699, e quelli che, assunti anteriormente, non abbiano chiesto di essere mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 di detta legge;
  • 2)al personale assunto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio f) 1948, n. 15;
  • 3)al personale assunto ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento. La domanda per il mantenimento in servizio deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il personale che non presenti la domanda entro il termine prescritto, cessa dal servizio nel Corpo.

Testo vigente dal 25 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-06;888~art2 · fonte del testo

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