I sottufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio vengono collocati nella categoria dei sottufficiali di complemento od in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. Gli appuntati e le guardie vengono collocati in congedo assoluto. Ai sottufficiali collocati nel complemento, se richiamati, non si applicano le disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali di pubblica sicurezza in congedo richiamati.

Testo vigente dal 25 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-06;888~art7 · fonte del testo

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